Art. 14. 
            Piano di attivita' e fabbisogno di personale 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita' opera sulla base di  un  proprio
piano  triennale  di   attivita',   aggiornabile   annualmente,   che
stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi,  priorita'  e
risorse per l'intero periodo, in  coerenza  con  il  Piano  sanitario
nazionale.   Il   piano   dell'Istituto   comprende    altresi'    la
programmazione  triennale   del   fabbisogno   del   personale,   con
l'indicazione delle assunzioni  da  compiere  e  della  loro  cadenza
temporale. Il piano e gli aggiornamenti  annuali  sono  adottati  dal
Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione  ed
inviati, per l'approvazione, al Ministro  della  sanita'.  Sul  piano
triennale e relativi aggiornamenti,  per  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza, sono,  inoltre,  acquisiti,  nel  termine  perentorio  di
sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica  e  il  parere  del  Ministro  per  la
funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti
senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei  succitati
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
per la funzione pubblica, il parere si  intende  reso  positivamente.
Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni
da parte del Ministro della sanita', il  piano  e  gli  aggiornamenti
annuali si intendono approvati. 
  2. Il Consiglio di amministrazione  determina,  in  base  al  piano
triennale, gli organici del personale.  In  materia  di  personale  e
secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di  lavoro,
devono essere sentite le organizzazioni sindacali.