Art. 14. Piano di attivita' e fabbisogno di personale 1. L'Istituto superiore di sanita' opera sulla base di un proprio piano triennale di attivita', aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresi' la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della sanita'. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, il parere si intende reso positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della sanita', il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati. 2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale e secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.