Art. 15. Delibere e bilanci 1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita', ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attivita' e agli aggiornamenti annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive. 2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attivita' svolta sono inviati al Ministro della sanita' e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.