Art. 15. 
                         Delibere e bilanci 
 
  1. Le delibere dell'Istituto superiore di sanita', ad eccezione  di
quelle relative al piano triennale di attivita' e agli  aggiornamenti
annuali, nonche' quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le
quali valgono  i  termini  previsti  dai  precedenti  articoli,  sono
immediatamente esecutive. 
  2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del Collegio dei
revisori dei conti ed una  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta
sono inviati al Ministro della sanita' e al Ministro del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica.