Art. 16. Personale dell'Istituto superiore di sanita' 1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'I.S.S. e' regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.
Nota all'art. 16: - Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si veda in note all'art. 13.