Art. 16. 
            Personale dell'Istituto superiore di sanita' 
 
  1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, e' inserito nel ruolo organico  dell'I.S.S.
e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento. 
  2. Il rapporto di lavoro dei  dipendenti  dell'I.S.S.  e'  regolato
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. I cittadini  dell'Unione  europea,  in  possesso  dei  requisiti
richiesti,  possono  partecipare  alle  selezioni  pubbliche  per  le
assunzioni presso l'Istituto. 
 
          Nota all'art. 16: 
              - Per il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni, si veda  in  note
          all'art. 13.