Art. 17. 
                       Fonti di finanziamento 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita' provvede allo svolgimento  delle
funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti  dal  proprio
patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da  contributi  a
carico  del  fondo  integrativo  speciale  per  la  ricerca  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204, dalle somme di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modifiche  e  integrazioni,  dai
contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri
organismi internazionali, dai proventi  derivanti  dagli  accordi  di
programma, convenzioni e  contratti  stipulati  con  amministrazioni,
enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche  pubbliche  o
private, nazionali, estere o internazionali e da ogni altro  provento
connesso alle sue attivita', nonche' da donazioni e lasciti da  parte
di soggetti pubblici o privati. 
 
          Note all'art. 17: 
              - L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo  5  giugno
          1998,  n.  204  (Disposizioni  per  il  coordinamento,   la
          programmazione e la valutazione  della  politica  nazionale
          relativa alla ricerca scientifica e  tecnologica,  a  norma
          dell'art. 11, comma 1, lettera d),  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59), e' il seguente: 
              "3.  Specifici  interventi  di  particolare   rilevanza
          strategica, indicati nel PNR e nei suoi  aggiornamenti  per
          il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
          anche a valere su di un apposito fondo integrativo speciale
          per la ricerca, di seguito denominato  fondo  speciale,  da
          istituire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  a
          partire dal 1o gennaio  1999,  con  distinto  provvedimento
          legislativo,  che  ne  determina  le  risorse   finanziarie
          aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la  ricerca  e  i
          relativi mezzi di copertura". 
              - L'art. 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n.  502,  e  successive   modificazioni   (Riordino   della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente: 
              "Art. 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione
          sanitaria e definizione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza). - 1. La tutela della  salute  come  diritto
          fondamentale    dell'individuo    ed    interesse     della
          collettivita' e' garantita, nel rispetto della  dignita'  e
          della liberta' della persona umana, attraverso il  Servizio
          sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle
          attivita' assistenziali dei Servizi  sanitari  regionali  e
          delle altre  funzioni  e  attivita'  svolte  dagli  enti  e
          istituzioni   di   rilievo   nazionale,   nell'ambito   dei
          conferimenti previsti  dal  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo  Stato
          dal medesimo decreto. 
              2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso
          risorse pubbliche e  in  coerenza  con  i  principi  e  gli
          obiettivi indicati dagli articoli 1  e  2  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e  uniformi  di
          assistenza  definiti  dal  Piano  sanitario  nazionale  nel
          rispetto dei principi della dignita' della  persona  umana,
          del   bisogno   di   salute,   dell'equita'    nell'accesso
          all'assistenza, della qualita'  delle  cure  e  della  loro
          appropriatezza riguardo alle specifiche  esigenze,  nonche'
          dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 
              3. L'individuazione dei livelli essenziali  e  uniformi
          di assistenza assicurati dal Servizio sanitario  nazionale,
          per il periodo di validita' del Piano sanitario  nazionale,
          e'  effettuata  contestualmente  all'individuazione   delle
          risorse  finanziarie  destinate   al   Servizio   sanitario
          nazionale, nel rispetto  delle  compatibilita'  finanziarie
          definite per  l'intero  sistema  di  finanza  pubblica  nel
          documento  di  programmazione   economico-finanziaria.   Le
          prestazioni sanitarie comprese nei  livelli  essenziali  di
          assistenza sono garantite dal Servizio sanitario  nazionale
          a titolo gratuito o con partecipazione  alla  spesa,  nelle
          forme e secondo le modalita'  previste  dalla  legislazione
          vigente. 
              4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti  di
          autocoordinamento,    elaborano     proposte     per     la
          predisposizione  del   Piano   sanitario   nazionale,   con
          riferimento  alle   esigenze   del   livello   territoriale
          considerato e alle funzioni  interregionali  da  assicurare
          prioritariamente, anche sulla base  delle  indicazioni  del
          piano  vigente  e  dei  livelli  essenziali  di  assistenza
          individuati in esso  o  negli  atti  che  ne  costituiscono
          attuazione.  Le  regioni  trasmettono  al  Ministro   della
          sanita', entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  la  relazione
          annuale sullo  stato  di  attuazione  del  piano  sanitario
          regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista
          per l'anno successivo. 
              5. Il Governo, su proposta del Ministro della  sanita',
          sentite  le  commissioni  parlamentari  competenti  per  la
          materia, le quali si esprimono entro  trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione dell'atto, nonche'  le  confederazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il
          parere entro venti giorni, predispone  il  piano  sanitario
          nazionale, tenendo conto  delle  proposte  trasmesse  dalle
          regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza  del
          piano precedente, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal
          comma 4. Il Governo,  ove  si  discosti  dal  parere  delle
          commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e'
          adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio  1991,
          n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 
          8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              6. I livelli essenziali di  assistenza  comprendono  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          relativi  alle  aree  di  offerta  individuate  dal   piano
          sanitario  nazionale.  Tali  livelli  comprendono,  per  il
          1998-2000: 
                a) l'assistenza sanitaria collettiva in  ambiente  di
          vita e di lavoro; 
                b) l'assistenza distrettuale; 
                c) l'assistenza ospedaliera. 
              7. Sono  posti  a  carico  del  Servizio  sanitario  le
          tipologie  di  assistenza,  i  servizi  e  le   prestazioni
          sanitarie  che  presentano,   per   specifiche   condizioni
          cliniche  o  di  rischio,  evidenze  scientifiche   di   un
          significativo beneficio in termini  di  salute,  a  livello
          individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. 
          Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
          Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza,  i
          servizi e le prestazioni sanitarie che: 
                a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
          in base  ai  principi  ispiratori  del  Servizio  sanitario
          nazionale di cui al comma 2; 
                b)  non  soddisfano  il  principio  dell'efficacia  e
          dell'appropriatezza,  ovvero  la  cui  efficacia   non   e'
          dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
          o sono utilizzati per soggetti le cui  condizioni  cliniche
          non corrispondono alle indicazioni raccomandate; 
                c) in presenza di altre forme di assistenza  volte  a
          soddisfare  le  medesime  esigenze,   non   soddisfano   il
          principio  dell'economicita'  nell'impiego  delle  risorse,
          ovvero non garantiscono un  uso  efficiente  delle  risorse
          quanto  a  modalita'  di   organizzazione   ed   erogazione
          dell'assistenza. 
              8. Le prestazioni innovative  per  le  quali  non  sono
          disponibili sufficienti e definitive evidenze  scientifiche
          di efficacia possono essere erogate in strutture  sanitarie
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
          nell'ambito  di  appositi  programmi   di   sperimentazione
          autorizzati dal Ministero della sanita'. 
              9. Il piano sanitario nazionale ha durata triennale  ed
          e' adottato dal Governo entro il  30  novembre  dell'ultimo
          anno di vigenza del piano precedente.  Il  piano  sanitario
          nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con
          la procedura di cui al comma 5. 
              10. Il piano sanitario nazionale indica: 
                a) le aree prioritarie di intervento, anche  ai  fini
          di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e
          territoriali nei confronti della salute; 
                b) i livelli essenziali di  assistenza  sanitaria  da
          assicurare per il triennio di validita' del piano; 
                c) la quota capitaria di  finanziamento  per  ciascun
          anno di validita' del piano e la  sua  disaggregazione  per
          livelli di assistenza; 
                d) gli indirizzi finalizzati a orientare il  Servizio
          sanitario nazionale verso il miglioramento  continuo  della
          qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione
          di progetti di interesse sovra regionale; 
                e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante
          l'integrazione funzionale e operativa dei servizi  sanitari
          e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; 
                f) le finalita' generali e i settori principali della
          ricerca  biomedica  e  sanitaria,  prevedendo  altresi'  il
          relativo programma di ricerca; 
                g) le esigenze relative alla formazione di base e gli
          indirizzi relativi alla formazione continua del  personale,
          nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione  delle  risorse
          umane; 
                h)   le   linee   guida   e   i   relativi   percorsi
          diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno
          di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo  di  modalita'
          sistematiche  di  revisione  e  valutazione  della  pratica
          clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione  dei
          livelli essenziali di assistenza; 
                i) i criteri e gli indicatori  per  la  verifica  dei
          livelli di  assistenza  assicurati  in  rapporto  a  quelli
          previsti. 
              11. I progetti obiettivo previsti dal  piano  sanitario
          nazionale sono adottati  dal  Ministro  della  sanita'  con
          decreto di natura non regolamentare,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica e con gli altri Ministri competenti per  materia,
          d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              12. La  relazione  sullo  stato  sanitario  del  Paese,
          predisposta annualmente dal Ministro della sanita': 
                a) illustra le condizioni di salute della popolazione
          presente sul territorio nazionale; 
                b) descrive  le  risorse  impiegate  e  le  attivita'
          svolte dal Servizio sanitario nazionale; 
                c)  espone  i  risultati  conseguiti  rispetto   agli
          obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale; 
                d) riferisce sui risultati conseguiti  dalle  regioni
          in riferimento all'attuazione di piani sanitari regionali; 
                e)  fornisce  indicazioni  per  l'elaborazione  delle
          politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 
              13. Il piano sanitario regionale rappresenta  il  piano
          strategico degli interventi per gli obiettivi di  salute  e
          il funzionamento dei servizi  per  soddisfare  le  esigenze
          specifiche della popolazione regionale anche in riferimento
          agli obiettivi del piano sanitario nazionale.  Le  regioni,
          entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i  piani
          sanitari  regionali,  prevedendo  forme  di  partecipazione
          delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma  2-bis,
          nonche' delle formazioni sociali private non  aventi  scopo
          di lucro impegnate  nel  campo  dell'assistenza  sociale  e
          sanitaria, delle organizzazioni sindacali  degli  operatori
          sanitari pubblici  e  privati  e  delle  strutture  private
          accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 
              14. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  al
          Ministro della sanita' i  relativi  schemi  o  progetti  di
          piani sanitari allo scopo  di  acquisire  il  parere  dello
          stesso per quanto attiene alla coerenza  dei  medesimi  con
          gli indirizzi del piano sanitario  nazionale.  Il  Ministro
          della sanita' esprime il parere entro trenta  giorni  dalla
          data di trasmissione dell'atto,  sentita  l'Agenzia  per  i
          servizi sanitari regionali. 
              15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia
          per  i  servizi  sanitari  regionali,  promuove  forme   di
          collaborazione   e   linee   guida   comuni   in   funzione
          dell'applicazione coordinata del piano sanitario  nazionale
          e   della   normativa   di   settore,   salva    l'autonoma
          determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 
              16. La  mancanza  del  piano  sanitario  regionale  non
          comporta l'inapplicabilita' delle  disposizioni  del  piano
          sanitario nazionale. 
              17. Trascorso un anno dalla data di entrata  in  vigore
          del piano sanitario nazionale senza che  la  regione  abbia
          adottato il piano sanitario regionale, alla regione non  e'
          consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro
          della sanita', sentita la  regione  interessata,  fissa  un
          termine non inferiore a tre mesi per  provvedervi.  Decorso
          inutilmente tale termine, il  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia  per
          i servizi sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome,  adotta  gli  atti  necessari  per  dare
          attuazione nella  regione  al  piano  sanitario  nazionale,
          anche mediante la nomina di commissari ad acta. 
              18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo   non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla  realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al pluralismo etico-culturale  dei  servizi  alla  persona.
          Esclusivamente  ai  fini  del  presente  decreto  sono   da
          considerarsi a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni  che
          svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria  e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e), f), g), e h), e  comma  6  del  decreto  legislativo  4
          dicembre  1997,  n.  460;  resta  fermo   quanto   disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della predetta qualifica  non  comporta  il  godimento  dei
          benefici fiscali previsti in  favore  delle  organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
          dicembre 1997, n. 460".