Art. 18. Disposizioni transitorie e finali 1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. 2. La nomina del presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. I dirigenti dell'Istituto superiore di sanita', che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'ente. 4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente regolamento.
Note all'art. 18: - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in note all'art. 13. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, concerne "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'".