Art. 18. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il funzionamento  degli  organi  preesistenti  dell'Istituto  e'
prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione. 
  2. La nomina  del  presidente  dell'Istituto,  dei  componenti  del
Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio
dei revisori deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. I dirigenti dell'Istituto superiore di  sanita',  che  rivestono
funzioni  dirigenziali  ai  sensi  dell'articolo   19   del   decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, hanno facolta' di entrare a domanda nei ruoli dell'ente. 
  4. Fino alla data di entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di  cui
all'articolo  13,  rimangono  in  vigore   le   attuali   norme   sul
funzionamento  e  sull'organizzazione  dell'Istituto   superiore   di
sanita', ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 1994, n. 754, nei limiti della loro  compatibilita'  con
le disposizioni del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'art. 19 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si veda in
          note all'art. 13. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          settembre 1994, n. 754, concerne  "Regolamento  concernente
          l'organizzazione   ed   il   funzionamento    dell'Istituto
          superiore di sanita'".