Art. 19. 
                          Commissariamento 
 
  1. In caso di mancata  costituzione  degli  organi  o  in  caso  di
impossibilita' a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della  sanita',  e'  nominato,
secondo la previsione dell'articolo 13,  comma  1,  lettera  q),  del
decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,   un   commissario
straordinario che  assume  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione. 
  2. Il commissario puo' rimanere in  carica  un  massimo  di  dodici
mesi, termine entro  il  quale  dovranno  essere  nominati  nei  modi
previsti dal presente  regolamento  gli  organi  di  amministrazione,
secondo le previsioni dell'articolo 13,  comma  1,  lettera  q),  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2001 
 
                               CIAMPI 
    

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica

    
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 
  Ufficio di controllo preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 209 
 
          Nota all'art. 19: 
              - L'art. 13, comma 1, lettera q),  del  citato  decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' il seguente: 
              "1. Le amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la
          vigilanza sugli enti pubblici cui si  applica  il  presente
          decreto promuovono, con le  modalita'  stabilite  per  ogni
          ente dalle norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La
          revisione adegua gli statuti  stessi  alle  seguenti  norme
          generali, regolatrici della materia: 
                a) - p) (omissis); 
                q)  previsione  delle  ipotesi  di   commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli  enti
          di  notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa   e
          finanziaria, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  su   proposta   dell'autorita'   di   vigilanza;
          previsione,  per  i  soli  enti  di  notevole   rilievo   o
          dimensione organizzativa o finanziaria, della  possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente".