Art. 2. 
                       Funzioni istituzionali 
 
  1. L'Istituto superiore di sanita' svolge funzioni di  ricerca,  di
sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e  di
formazione per quanto concerne la salute pubblica. 
  2. In particolare, per quanto attiene ai settori  della  ricerca  e
della sperimentazione: 
    a)  l'Istituto   svolge   direttamente   attivita'   di   ricerca
scientifica; 
    b) stipula convenzioni, contratti ed  accordi  di  collaborazione
con amministrazioni, enti, istituti, associazioni  ed  altre  persone
giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere  o  internazionali,
anche  ricevendone  contributi,  per  lo  svolgimento   di   ricerche
particolari attinenti ai compiti istituzionali; 
    c)  promuove  programmi  di  studio  e  ricerca  e  programmi  di
interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute,
anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario
nazionale, nonche' con enti pubblici e privati di  elevata  rilevanza
tecnico-scientifica; 
    d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi
tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in  collaborazione
con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico  e  le
aziende ospedaliere; 
    e) partecipa a progetti di attivita' nazionali  e  internazionali
finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi  di
studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti,  associazioni  e
organismi, anche internazionali, pubblici e privati. 
  3.  Per  quanto  attiene  alle  funzioni  di  controllo  l'Istituto
superiore di sanita': 
    a)  interviene,  su  richiesta  del  Ministro  o  delle  regioni,
nell'ambito  dei  controlli  che  richiedono  un'elevata   competenza
scientifica non disponibile  a  livello  regionale,  o  di  interesse
nazionale; 
    b) effettua controlli su vaccini, farmaci e  dispositivi  medici,
prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi  chimici
e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie; 
    c)  provvede  all'accertamento   della   composizione   e   della
innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della
sperimentazione clinica sull'uomo; 
    d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi,
controlli di stato e controlli analitici; 
    e) compie accertamenti ed indagini di natura  igienico  sanitaria
in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di  lavoro
ed ambienti di vita; 
    f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attivita' di  sanita'
pubblica, sugli istituti zooprofilattici; 
    g)  esercita  la  vigilanza  sui  laboratori  per  il   controllo
sanitario sull'attivita' sportiva, previsti dall'articolo 4, comma 1,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 
  4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e  di  formazione,
l'Istituto superiore di sanita': 
    a) fornisce consulenza al Ministro della sanita',  al  Governo  e
alle regioni in materia di tutela della salute pubblica; 
    b) collabora con il Ministro  della  sanita'  all'elaborazione  e
all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;. 
    c) svolge attivita' di consulenza del Governo e delle regioni per
la formazione dei rispettivi piani sanitari; 
    d)  promuove  convegni  e  dibattiti  scientifici   a   carattere
nazionale ed internazionale  su  temi  attinenti  ai  propri  compiti
istituzionali; partecipa con propri esperti a  convegni  e  dibattiti
nazionali   ed   internazionali   attinenti   ai    propri    compiti
istituzionali; rende noti,  mediante  pubblicazioni  scientifiche,  i
risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati  e
in  generale  la  documentazione  scientifica  elaborata  o  raccolta
nell'interesse della sanita' pubblica; 
    e) esplica attivita' di consulenza per  la  tutela  della  salute
pubblica  in  collaborazione  con   l'Istituto   superiore   per   la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli  altri
enti o amministrazioni  che  si  occupano  di  produzione  e  impiego
dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive  e
di  qualunque  forma  di  energia  usata  a   scopi   diagnostici   e
terapeutici; 
    f)  esercita,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  attivita'   di
formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute  pubblica  e
l'organizzazione  sanitaria,  rivolte  al  personale   del   servizio
sanitario nazionale e degli altri organi  ed  enti  di  promozione  e
tutela della salute. 
  5. L'Istituto superiore di sanita', inoltre: 
    a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico
sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione  delle  norme
tecniche  concernenti   farmaci,   alimenti,   sanita'   veterinaria,
prodotti, attivita' ed opere del settore; 
    b) produce, su richiesta del  Ministro  della  sanita',  sostanze
terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; 
    c) appronta ed aggiorna  l'inventario  nazionale  delle  sostanze
chimiche e preparati corredati delle caratteristiche  chimico-fisiche
e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio  sanitario
connesso alla loro presenza nell'ambiente; 
    d) collabora con il proprio personale  all'attivita'  del  Centro
nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo; 
    e)  provvede  alla  tenuta  di  un  sistema  informativo  per  la
raccolta, nel rispetto delle disposizioni  della  normativa  vigente,
dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati
dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con  le
aziende sanitarie locali; 
    f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza  e  coordinamento
tecnico-scientifico a  livello  nazionale  in  materia  di  attivita'
trasfusionali e di produzione di plasma. 
  6. L'Istituto, infine, esercita ogni  altra  attivita'  di  propria
competenza ai sensi delle normative vigenti. 
 
          Nota all'art. 2: 
              - L'art. 4, comma 1 della legge 14  dicembre  2000,  n.
          376 (Disciplina  della  tutela  sanitaria  delle  attivita'
          sportive e della lotta contro il doping), e' il seguente: 
              "1. Il controllo sanitario sulle competizioni  e  sulle
          attivita' sportive individuate dalla commissione, ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, lettera b), e' svolto da uno  o  piu'
          laboratori  accreditati  dal  CIO  o  da  altro   organismo
          internazionale  riconosciuto  in  base  alle   disposizioni
          dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di  una
          convenzione  stipulata  con  la  commissione.   Gli   oneri
          derivanti dalla convenzione non possono superare la  misura
          massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese  dai
          laboratori accreditati non possono essere  poste  a  carico
          del Servizio sanitario nazionale  ne'  del  bilancio  dello
          Stato. I  laboratori  di  cui  al  presente  articolo  sono
          sottoposti  alla  vigilanza  dell'Istituto   superiore   di
          sanita',  secondo  modalita'  definite  con   decreto   del
          Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge".