Art. 3. Strumenti 1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita' connessa, l'Istituto superiore di sanita', si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e puo' realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalita' determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, puo': a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanita', volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanita'. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanita', l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di societa' o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.