Art. 3. 
                              Strumenti 
 
  1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui  all'articolo  2  e  di
ogni altra attivita' connessa, l'Istituto superiore  di  sanita',  si
organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative  e  puo'
realizzare una propria rete operativa informatica per  la  diffusione
delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze  nei
settori  di  competenza,  anche  in  relazione  alle  iniziative   di
formazione, perfezionamento e aggiornamento di  cui  all'articolo  2.
Secondo criteri e modalita' determinati con proprio  regolamento,  ed
anche attraverso l'utilizzo economico  dei  risultati  della  propria
ricerca, puo': 
    a)  stipulare  convenzioni,  accordi  e  contratti  con  soggetti
pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali; 
    b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o  societa'  con
soggetti pubblici e privati,  nazionali,  esteri  ed  internazionali,
scelti con le procedure dell'evidenza pubblica,  secondo  le  vigenti
disposizioni in materia.  La  costituzione  e  la  partecipazione  in
societa' sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del  Ministro
della sanita', volta tra l'altro  ad  accertare  che  non  sussistano
situazioni di incompatibilita' in relazione ai compiti  istituzionali
dell'Istituto superiore di sanita'.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla
ricezione della richiesta di autorizzazione  senza  comunicazione  di
osservazioni da parte del Ministro della sanita', l'autorizzazione si
intende  concessa.  In  caso  di  costituzione  di  societa'   o   di
partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel  termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla  data  di  ricezione  della
richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica; qualora il suddetto parere non  venga  reso
nel suddetto termine di quarantacinque giorni  il  parere  stesso  si
intende espresso favorevolmente.