Art. 5.
                             Presidente

  1.   Il  Presidente,  scelto  tra  personalita'  appartenenti  alla
comunita'  scientifica,  dotato  di  alta, riconosciuta e documentata
professionalita'  in materia di ricerca e sperimentazione nei settori
di  attivita'  dell'Istituto,  e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita'.
  2.  Il  Presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e  puo'  essere
confermato una sola volta.
  3.  Il  Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e
presiede  il  Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e
ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre:
    a)  sovrintende  all'andamento  dell'ente  e  vigila sul corretto
funzionamento  delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di
indirizzo;
    b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici
di livello dirigenziale generale;
    c)  sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  conferisce  gli
incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche;
    d)  conferisce  ogni  altro  incarico  di  direzione di strutture
tecnico-scientifiche;
    e)  predispone,  con la collaborazione degli uffici interessati e
sentito  il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al
Consiglio di amministrazione;
    f)  valuta,  su  parere  obbligatorio  del  Comitato scientifico,
l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto.
  4.  Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata
con  decreto  del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  5.  Il  Presidente,  se appartenente ad amministrazioni dello Stato
ovvero  ad  altre  istituzioni  o  enti  pubblici,  e'  collocato  in
aspettativa  per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei
rispettivi  ordinamenti;  se  professore  o ricercatore universitario
puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo
12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
 
          Nota all'art. 5:
              - L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio   1980,   n.  382  (Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente:
              "Art.   12   (Direzione   di   istituti   e  laboratori
          extrauniversitari  di  ricerca). - Con decreto del Ministro
          della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
          dei  consigli  delle  facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,   straordinari   ed   associati   possono  essere
          autorizzati  a  dirigere istituti e laboratori e centri del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche o istituti ed enti di
          ricerca a carattere nazionale o regionale.
              I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a
          domanda  in  aspettativa  per  la  direzione  di istituti e
          laboratori   extrauniversitari   di   ricerca  nazionali  e
          internazionali.
              I  professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
          del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche  e di altri enti
          pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
          con assegni.
              L'aspettativa  e'  concessa  con  decreto  del Ministro
          della   pubblica   istruzione,   su  parere  del  Consiglio
          universitario     nazionale,     che     considerera'    le
          caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
          nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
              Durante   il  periodo  dell'aspettativa  ai  professori
          ordinari  competono  eventualmente  le  indennita' a carico
          degli  enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
              Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai fini della
          progressione  della carriera, ivi compreso il conseguimento
          dell'ordinariato  e ai fini del trattamento di previdenza e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
              Ai  professori  collocati  in aspettativa e' garantita,
          con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
          13,  la  possibilita'  di svolgere, presso l'Universita' in
          cui   sono   titolari,   cicli   di  conferenze,  attivita'
          seminariali  e  attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
          applica  nei  loro  confronti,  per  la partecipazione agli
          organi  universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
          al  comma terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo
          1958, n. 311.
              La  direzione  dei centri del Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti  presso  le  universita'  puo'  essere affidata ai
          professori  di  ruolo  come  parte  delle loro attivita' di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo del
          contratto  con  il Consiglio nazionale delle ricerche e con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche  con  riferimento alla direzione di centri di ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
          convenzione  con  altri  enti  pubblici  che non abbiano la
          natura di enti pubblici economici".