Art. 5. Presidente 1. Il Presidente, scelto tra personalita' appartenenti alla comunita' scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalita' in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attivita' dell'Istituto, e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. 2. Il Presidente dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno; il Presidente inoltre: a) sovrintende all'andamento dell'ente e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo; b) sentito il direttore generale, assegna i dirigenti agli uffici di livello dirigenziale generale; c) sentito il Consiglio di amministrazione, conferisce gli incarichi di direzione delle strutture tecnico-scientifiche; d) conferisce ogni altro incarico di direzione di strutture tecnico-scientifiche; e) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre al Consiglio di amministrazione; f) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attivita' delle strutture tecniche dell'Istituto. 4. Al Presidente e' attribuita un'indennita' di carica determinata con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Il Presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e' collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario puo' essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 5: - L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), e' il seguente: "Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'Universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui al comma terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".