Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanita' e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi' individuati: a) tre esperti designati dal Ministro della sanita'; b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni; c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani; d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica; e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo. 2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto. 3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. 4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione. 5. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito. 6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione.