Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione

  1.  Il  Consiglio  di  amministrazione, nominato dal Ministro della
sanita'  e'  composto  dal  Presidente  e  da  otto  componenti cosi'
individuati:
    a) tre esperti designati dal Ministro della sanita';
    b)    tre    esperti   designati   dalla   Conferenza   unificata
Stato-regioni;
    c)  un  esperto  designato dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani;
    d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
    e)    esercita   le   funzioni   di   segretario   un   dirigente
amministrativo.
  2.  Gli  esperti  devono  essere scelti tra persone particolarmente
competenti    di    documentata    professionalita'   nelle   materie
tecnico-scientifiche  e  giuridiche  che  rientrano  nell'ambito  dei
compiti svolti dall'Istituto.
  3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
  4.  Ai  componenti  del  Consiglio  di  amministrazione  spetta  il
compenso  che sara' fissato con decreto del Ministro della sanita' di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Con analogo decreto saranno determinati i
gettoni  di  presenza  e  le  modalita'  di  rimborso  delle spese di
missione.
  5.  Il  Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno
un vicepresidente. Tale incarico e' gratuito.
  6.  Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita'
di funzionamento del consiglio di amministrazione.