Art. 7. 
              Compiti del Consiglio di amministrazione 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione: 
    a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e  adotta
i necessari atti deliberativi; 
    b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali  e  pluriennali  di
attivita' su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico; 
    c) delibera il  bilancio  preventivo  e  consuntivo,  nonche'  le
variazioni di bilancio; 
    d) delibera la pianta  organica  dell'Istituto  e  ogni  relativa
variazione di fabbisogno del personale; 
    e) elabora i piani di assunzione del personale; 
    f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e
stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso,  il  parere
del Comitato scientifico; 
    g) delibera tutti i regolamenti. 
  2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in  seduta
ordinaria una volta al mese, con  avviso  da  comunicare  a  tutti  i
componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno,
almeno cinque giorni prima. 
  3. Il Consiglio di amministrazione  puo'  acquisire  il  parere  di
esperti, in caso di  provata  necessita',  per  la  realizzazione  di
programmi  di  attivita'  per  i  quali  non  vi  siano   disponibili
competenze interne. 
  4. In  caso  di  urgenza  o  su  richiesta  della  maggioranza  dei
componenti   il   Consiglio   puo'   essere   convocato   in   seduta
straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima,
con le stesse forme previste dal comma 2.