Art. 7. Compiti del Consiglio di amministrazione 1. Il Consiglio di amministrazione: a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi; b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attivita' su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico; c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' le variazioni di bilancio; d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale; e) elabora i piani di assunzione del personale; f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico; g) delibera tutti i regolamenti. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. 3. Il Consiglio di amministrazione puo' acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessita', per la realizzazione di programmi di attivita' per i quali non vi siano disponibili competenze interne. 4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio puo' essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.