Art. 8.
                         Direttore generale

  1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della
sanita',  su  proposta  del  presidente,  ed  e'  scelto  tra persone
laureate  di  larga, provata e documentata esperienza di direzione in
materia  di  gestione  e  amministrazione.  Il rapporto di lavoro del
direttore  generale  e'  regolato con contratto di diritto privato di
durata massima quinquennale.
  2. Il direttore generale:
    a)  partecipa  con  voto  consultivo alle sedute del Consiglio di
amministrazione;
    b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
    c)  formula  indicazioni  programmatiche  sulla  base  di  quanto
previsto  dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del
bilancio e dei relativi atti;
    d)   cura  la  ricognizione  dei  fabbisogni,  programmandone  la
realizzazione  sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse
di bilancio;
    e)  individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del
Presidente   agli   uffici   amministrativi   e  tecnici  nonche'  ai
dipartimenti;
    f)  adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non
sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti;
    g)  approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di
servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.