Art. 8. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della sanita', su proposta del presidente, ed e' scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. 2. Il direttore generale: a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione; c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti; d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio; e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonche' ai dipartimenti; f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti; g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.