Art. 9. 
                        Comitato scientifico 
 
  1. Il Comitato scientifico e' nominato  con  decreto  del  Ministro
della sanita', dura in carica tre anni ed e' composto: 
    a) dal Presidente; 
    b) da otto esperti anche stranieri  su  proposta  del  presidente
dell'I.S.S.; 
    c) da tre  esperti  della  materia  di  competenza  dell'Istituto
designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni; 
    d) sette esperti in rappresentanza  rispettivamente:  numero  tre
del   Ministero   della   sanita';   numero   uno    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica;  numero
uno  del  Ministero   dell'ambiente,   numero   uno   del   Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato;  numero  uno  del
Ministero  degli  affari  esteri,  su  designazione  dei   rispettivi
Ministri. 
  2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un   dirigente
amministrativo. 
  3. Alle riunioni del comitato possono partecipare,  su  invito  del
Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori
e  tecnologi  dell'Istituto.  Possono  altresi'  essere  chiamate   a
partecipare,  senza  diritto  di  voto,   personalita'   scientifiche
esterne,  in  relazione  alla  particolare  rilevanza  della  materia
oggetto di valutazione. 
  4. Il compenso per i componenti esterni del  Comitato,  nonche'  il
gettone di presenza e le spese di missione sono fissati  con  decreto
del Ministro della sanita' e del Ministro del tesoro, del bilancio  e
della programmazione economica.