Art. 9. Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della sanita', dura in carica tre anni ed e' composto: a) dal Presidente; b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.; c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni; d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanita'; numero uno del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo. 3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresi' essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalita' scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. 4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonche' il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.