Art. 10
 (Modifiche all'articolo 15 dei decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Al  comma  1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196, le parole: "cinque anni complessivi di servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "un anno di anzianita' di grado".
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  testo dell'art. 15 del citato decreto legisaltivo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  15  (Avanzamento  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio  permanente).  -  1. Al 1 caporal maggiore e gradi
          corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' di grado e'
          conferito  ad  anzianita',  previo  giudizio  di idoneita',
          espresso  dalle  commissioni  d'avanzamento,  il  grado  di
          caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti.
              2.  Al  caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti,
          che  abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito
          ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle
          commissioni  d'avanzamento,  il  grado  di caporal maggiore
          capo e gradi corrispondenti.
              3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che
          abbia  cinque  anni di anzianita' di grado, e' conferito ad
          anzianita',  previo  giudizio  di idoneita', espresso dalle
          commissioni  d'avanzamento,  il  grado  di caporal maggiore
          capo scelto e gradi corrispondenti.
              4.  I  gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti,
          con   decreto   ministeriale,  con  decorrenza  dal  giorno
          successivo  a  quello  del compimento del periodo minimo di
          servizio o di permanenza nel grado.
              5.  Nei periodi di servizio di cui al presente articolo
          non   vanno   computati   gli  anni  durante  i  quali  gli
          interessati    siano    stati    giudicati    non    idonei
          all'avanzamento,   nonche'   i  periodi  di  detrazione  di
          anzianita'  subiti  per  effetto  di  condanne  penali,  di
          sospensioni  dal  servizio  per  motivi  disciplinari  o di
          aspettative per motivi privati".