Art. 10 (Modifiche all'articolo 15 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "cinque anni complessivi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "un anno di anzianita' di grado".
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legisaltivo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 15 (Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente). - 1. Al 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianita' di grado e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti. 2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti. 3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianita' di grado, e' conferito ad anzianita', previo giudizio di idoneita', espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti. 4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado. 5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati".