Art. 11
 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Al  comma  1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio
1995  n.  196,  le  parole  "e  dei  sergenti"  sono sostituite dalle
seguenti: ", dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.  16  (Periodi  minimi di comando, di attribuzioni
          specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
          1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
          sergenti e dei volontari in servizio permanente, per essere
          valutato  deve,  a  seconda  della  Forza  armata o corpo o
          categoria  o  specilita'  di  appartenenza, aver compiuto i
          periodi  minimi  di comando, di attribuzioni specifiche, di
          servizio  presso  reparti  o  di imbarco ed aver superato i
          corsi  e  gli  esami  stabiliti dalle tabelle "C/1 , "C/2 ,
          "C/3 , allegate al presente decreto".