Art. 11 (Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, le parole "e dei sergenti" sono sostituite dalle seguenti: ", dei sergenti e dei volontari in servizio permanente".
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato e' il seguente: "Art. 16 (Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specilita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti o di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1 , "C/2 , "C/3 , allegate al presente decreto".