Art. 12
 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Il  comma  3 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
   "3.  Non  puo'  essere  inserito  nell'aliquota  di avanzamento il
personale  appartenente  ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
volontari  di  truppa  in  servizio  permanente  che  sia  rinviato a
giudizio  o  ammesso  a  riti  alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto  a  procedimento  disciplinare  da  cui possa derivare una
sanzione  di  stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che
si  trovi  in  aspettativa  per  qualsiasi  motivo per una durata non
inferiore a sessanta giorni".
  2.  Al  comma  4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  dopo  le  parole: "se questo e' stato formato." sono
aggiunte  le seguenti: "Al di fuori dei predetti casi, le commissioni
competenti  ritengano  eccezionalmente  di  non poter addivenire alla
pronuncia  del  giudizio  suIl'avanzamento, sospendono la valutazione
indicandone  i  motivi.  Al  personale  e'  data  comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.".
  3.  Al  comma  5 dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  le  parole:  "ovvero  ai  sensi  del  comma  3" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ovvero  escluso ai sensi dei comma 3 o
sospeso ai sensi del comma 4".
  4.  All'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
   "6-bis.  Il  personale  militare  inserito  nei ruoli del servizio
permanente  di  cui  all'articolo  1  che  sia  stato  condannato con
sentenza  definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto
non  colposo  compiuto  mediante  comportamenti contrari ai doveri di
fedelta'    alle    istituzioni    ovvero    lesivi   del   prestigio
dell'Amministrazione   e  dell'onore  militare  e'  escluso  da  ogni
procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo
ad un altro".
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  17  (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
          l'avanzamento,  deve  essere  incluso  in apposite aliquote
          definite  con  decreto  ministeriale al 31 dicembre di ogni
          anno.
              2.  Nelle  aliquote  di valutazione e' incluso tutto il
          personale  che  alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
          alle condizioni di cui all'art. 16.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento   il   personale   appartenente  ai  ruoli  dei
          marescialli,  dei  sergenti  e  dei  volontari di truppa in
          servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
          riti  alternativi  per  delitto non colposo, o sottoposto a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato,   o   sia  sospeso  dal  servizio  o
          dall'impiego,  o  che si trovi in aspettativa per qualsiasi
          motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
              4.  Qualora, durante i lavori della commissione e prima
          della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
          nelle  situazioni  previste dal terzo comma, la commissione
          sospende la valutazione o cancella il personale interessato
          dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
          fuori   dei   predetti   casi,  le  commissioni  competenti
          ritengano  eccezionalmente  di  non  poter  addivenire alla
          pronuncia  del  giudizio  sull'avanzamento,  sospendono  la
          valutazione  indicandone  i  motivi.  Al  personale e' data
          comunicazione  della  sospensione  della  valutazione e dei
          motivi che l'hanno determinata.
              5.  Nei  riguardi del personale escluso dalle aliquote,
          per  non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
          le  condizioni  di  cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
          del  comma  3  o  sospeso  ai sensi del comma 4, e' apposta
          riserva fino al cessare delle cause impeditive.
              6.  Al  venir  meno  delle predette cause, salvo che le
          stesse   non   comportino   la   cessazione   dal  servizio
          permanente,   gli  interessati  sono  inclusi  nella  prima
          aliquota utile per la valutazione.
              6-bis.  Il  personale  militare  inserito nei ruoli del
          servizio  permanente  di  cui  all'art.  1  che  sia  stato
          condannato   con   sentenza  definitiva  ad  una  pena  non
          inferiore  a  due  anni  per  delitto  non colposo compiuto
          mediante  comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
          istituzioni      ovvero      lesivi      del      prestigio
          dell'Amministrazione  e  dell'onore  militare e' escluso da
          ogni  procedura  di  avanzamento  e  dalla  possibilita' di
          transito da un ruolo ad un altro".