Art. 13 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa.".
Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 20 del citato decreto legisativo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 20 (Avanzamento al grado di aiutante). - 1. L'avanzamento al grado di aiutante e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami. 2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno. 3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. 4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte. 4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di aiutante e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4. 6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacita' professionali posseduti".