Art. 13
 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere
devoluti  in  aumento  al  numero  dei  posti  di  cui  al  comma 4 e
viceversa.".
 
          Nota all'art. 13:
              - Il  testo  dell'art. 20 del citato decreto legisativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  20  (Avanzamento  al  grado  di  aiutante). - 1.
          L'avanzamento  al  grado di aiutante e gradi corrispondenti
          ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami.
              2. Il numero di promozioni annuali al grado di aiutante
          e gradi corrispondenti e' pari alle vacanze determinatesi a
          qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno.
              3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
          per  cento  dei  posti  disponibili  al 31 dicembre di ogni
          anno.
              4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
          esami  nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
          gradi  corrispondenti  in  possesso  del  diploma di scuola
          secondaria  di secondo grado. La partecipazione al concorso
          e' limitata a non piu' di due volte.
              4-bis.  I  posti  di  cui  al  comma 3 rimasti scoperti
          possono  essere  devoluti in aumento al numero dei posti di
          cui al comma 4 e viceversa.
              5.  I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
          idonei  ed  iscritti  nel quadro di avanzamento o vincitori
          del  concorso  sono  promossi  al grado di aiutante e gradi
          corrispondenti,  nell'ordine  della  graduatoria di merito,
          con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
          nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi
          e  gradi  corrispondenti  promossi  ai  sensi  del  comma 3
          precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
              6.  Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
          essere  adeguatamente  tenuti  in  considerazione  i titoli
          culturali e le capacita' professionali posseduti".