Art. 15 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "il militare in aspettativa per infermita', che debba" sono aggiunte le seguenti: "essere valutato per l'avanzamento".
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 25 (Aspettativa). - 1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermita', per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresi', collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra. 2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non puo' superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata, Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 4. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni. 5. L'aspettativa per motivi privati e' disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione e' subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Ai militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori. 6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 7. L'aspettativa e' disposta con determinazione ministeriale".