Art. 15
 (Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Al  comma  3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  196,  dopo  le  parole:  "il  militare  in aspettativa per
infermita',  che  debba"  sono aggiunte le seguenti: "essere valutato
per l'avanzamento".
 
          Nota all'art. 15:
              - Il  testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  25  (Aspettativa). - 1. I volontari di truppa in
          servizio permanente possono essere collocati in aspettativa
          per  infermita',  per  motivi  privati e per le altre cause
          previste dalla normativa vigente. Sono, altresi', collocati
          di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.
              2.  L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia
          di  guerra,  non puo' superare due anni in un quinquennio e
          termina  con  il  cessare della causa che l'ha determinata,
          Prima  del  collocamento  in  aspettativa per infermita' al
          militare  sono  concessi  i  periodi  di licenza non ancora
          fruiti.
              3. Il militare in aspettativa per infermita', che debba
          essere  valutato  per  l'avanzamento  o frequentare corsi o
          sostenere  esami  prescritti ai fini dell'avanzamento o per
          l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, e'
          sottoposto  ad  accertamenti  sanitari  e  se  riconosciuto
          idoneo e' richiamato in servizio.
              4.  Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente
          da   causa   di  servizio  e'  corrisposto  il  trattamento
          economico  di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n.
          187, e successive modificazioni.
              5.  L'aspettativa  per  motivi  privati  e' disposta su
          motivata  richiesta  dell'interessato.  La  concessione  e'
          subordinata  alle esigenze di servizio. Fermo il limite del
          comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere
          il  periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia
          gia'  stato  in  aspettativa  per  motivi privati, non puo'
          esservi  ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni
          dal  rientro  in  servizio.  Ai militare in aspettativa per
          motivi  privati  non compete lo stipendio od altro assegno.
          Il  periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non
          e'  computato  ai fini del trattamento di quiescenza, della
          indennita' di fine servizio e dell'avanzamento. Il militare
          in aspettativa per motivi privati e' richiamato in servizio
          a  domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento
          o  debba  frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai
          fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
              6.  Al  volontario  di truppa in servizio permanente in
          aspettativa  per  prigionia  di  guerra  o  per  infermita'
          dipendente   da   causa   di   servizio   compete  l'intero
          trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di
          servizio.  L'aspettativa  per  prigionia  di guerra decorre
          dalla  data  della cattura. Agli effetti della pensione, il
          tempo  trascorso  dal militare in aspettativa per prigionia
          di guerra o per infermita' proveniente o non proveniente da
          causa di servizio e' computato per intero.
              7.   L'aspettativa   e'   disposta  con  determinazione
          ministeriale".