Art. 16
 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  All'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
   "7-bis.  Le  disposizioni di cui al presente articolo sono estese,
ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma".
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.   26   (Sospensione   dal   servizio).  -  1.  La
          sospensione    dal    servizio    puo'    avere   carattere
          precauzionale, disciplinare o penale.
              2.  Il volontario di truppa in servizio permanente, che
          abbia  assunto  in  un  procedimento  penale la qualita' di
          imputato  per  un  reato  da cui possa derivare, in caso di
          condanna,  la  perdita  del  grado  o che sia, sottoposto a
          procedimento  disciplinare  per fatti di notevole gravita',
          puo'  essere  sospeso  precauzionalmente  dal servizio fino
          all'esito  del  procedimento  penale  e/o disciplinare. Nei
          confronti  del militare a carico del quale sia stato emesso
          ordine  o  mandato  di  cattura  o che si trovi comunque in
          stato  di  carcerazione  preventiva,  il  provvedimento  di
          sospensione  precauzionale e' sempre adottato dalla data in
          cui   l'interessato   e'   stato   privato  della  liberta'
          personale.
              3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli
          effetti  se  il procedimento penale ha termine con sentenza
          definitiva  che  dichiari  che  il fatto non sussiste o che
          l'imputato  non  lo  ha  commesso.  E'  revocata,  inoltre,
          quando,   dopo   il  proscioglimento  in  sede  penale,  il
          volontario  di  truppa  in  servizio  permanente  non venga
          sottoposto  a  procedimento  disciplinare  ovvero quando il
          procedimento  disciplinare  si  esaurisca senza dar luogo a
          sanzioni disciplinari di stato.
              4.  La  sospensione  disciplinare  e'  inflitta, previa
          inchiesta  formale,  e  decorre  dalla data di notifica del
          provvedimento. La sua durata non puo' essere inferiore a un
          mese   ne'  superiore  a  sei.  Nel  periodo  trascorso  in
          sospensione  disciplinare  dal  servizio viene computato il
          periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca
          dell'eventuale eccedenza.
              5.  Salvo  i  casi  in cui la condanna a pena detentiva
          importi  la pena accessoria della sospensione dal grado, ai
          sensi  del  codice  penale  militare  di  pace, la condanna
          all'arresto  per  un tempo non inferiore a un mese comporta
          la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della
          pena.
              6.  Al  volontario  di  truppa  in  servizio permanente
          durante  la sospensione dal servizio compete la meta' degli
          assegni  a  carattere  fisso  e  continuativo. Agli effetti
          della  pensione,  il  tempo  trascorso  in  sospensione dal
          servizio e' computato per meta'.
              7.  La sospensione dal servizio e' disposta con decreto
          ministeriale  e  puo'  essere applicata anche nei confronti
          del   volontario   di  truppa  in  servizio  permanente  in
          aspettativa.
              7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
          estese,  ove  compatibili, ai volontari in ferma breve o in
          rafferma".