Art. 16 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 26 (Sospensione dal servizio). - 1. La sospensione dal servizio puo' avere carattere precauzionale, disciplinare o penale. 2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualita' di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia, sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale e' sempre adottato dalla data in cui l'interessato e' stato privato della liberta' personale. 3. La sospensione precauzionale e' revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato. 4. La sospensione disciplinare e' inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza. 5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena. 6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la meta' degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per meta'. 7. La sospensione dal servizio e' disposta con decreto ministeriale e puo' essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa. 7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma".