Art. 17 (Aggiunta dell'articolo 31-bis, 31-ter, 31-quater, 31-quinquies e 31-sexies al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196) 1. Dopo l'articolo 31 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "31-bis (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Art. 31-ter (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Art. 31-quater (Attribuzione ai Marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile). - 1. Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media"' e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore", e' attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per Iindennita' di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. Art. 31-quinquies (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato. l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente. Art. 31-sexies (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore). - 1. Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente e' attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che: a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzione dal servizio; b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore"; d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verra' corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.".