Art. 19 (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies al decreto iegislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti: Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di riordino). 1. Ai sottufficiali in servizio alla data dei 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n, 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, e' attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello: a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti; b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data dei 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti; c) dei maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti. 2. L'assegno di cui al presente articolo e' cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.". Art. 34-ter (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003). Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilita'. L'acconto e' recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia piu' dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto. Art. 34-quater (Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli). 1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura: a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali; b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di "superiore alla media" o giudizio corrispondente, fermo restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente. I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. Art. 34-quinquies (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo). 1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20: a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta; b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.".