Art. 19
  (Aggiunta degli articoli 34-bis, 34-ter, 34-quater e 34-quinquies
           al decreto iegislativo 12 maggio 1995, n. 196)
  1.  Dopo  l'articolo  34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, sono aggiunti i seguenti:
   Art. 34-bis (Attribuzione di un assegno personale di riordino). 1.
Ai  sottufficiali  in  servizio  alla  data  dei  31  dicembre  2000,
inquadrati  nel  ruolo  dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del
decreto  legislativo 12 maggio 1995, n, 196, a decorrere dal 15 marzo
2001,  e'  attribuito  un  assegno personale pensionabile di riordino
pari  alla  differenza  tra  il livello retributivo di appartenenza e
quello:
   a)  del  primo  maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta
data  del  31  dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e
gradi corrispondenti;
   b)   del   maresciallo   capo   e   gradi  corrispondenti,  per  i
sottufficiali  che  alla predetta data dei 31 dicembre 2000 rivestono
il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;
   c)  dei  maresciallo  ordinario  e  gradi  corrispondenti,  per  i
sottufficiali  che  alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono
il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.
   2.  L'assegno  di  cui  al presente articolo e' cumulabile con gli
emolumenti  previsti  dagli articoli 31-ter e 31quater da attribuirsi
in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e
sei  mesi,  e  viene  riassorbito  all'atto della promozione al grado
superiore  o  dell'attribuzione  del  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 31-sexies.".
   Art.  34-ter  (Acconto  sugli assegni personali di riordino dovuti
per   l'anno   2003).  Gli  assegni  personali  di  riordino  di  cui
all'articolo  34-bis,  dovuti  per il mese di dicembre dell'anno 2002
sono  incrementati,  a  titolo  di  acconto  sugli assegni dovuti per
l'anno   successivo,  di  un  ammontare  pari  a  cinque  mensilita'.
L'acconto   e'  recuperato  mediante  riduzione  proporzionale  degli
assegni   erogati   per  ognuno  dei  mesi  dell'anno  2003,  fino  a
concorrenza  dell'acconto; nel caso l'assegno non sia piu' dovuto nel
corso  dell'anno  2003,  il recupero ha luogo mediante una trattenuta
sulle  competenze  mensili  di  ammontare  pari  ai cinque dodicesimi
dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.
   Art.  34-quater  (Norme  transitorie per il reclutamento nel ruolo
dei  marescialli).  1.  Al  fine di favorire l'immissione in servizio
permanente  dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i
concorsi  gia'  banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel
ruolo  marescialli  avviene,  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, in misura:
   a)  non  superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli
allievi delle rispettive scuole sottufficiali;
   b)  non  inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli
appartenenti  al  ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari in servizio
permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo
agli  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti  che  abbiano  riportato
nell'ultimo  quadriennio  in  servizio  permanente  la  qualifica  di
"superiore  alla  media"  o giudizio corrispondente, fermo restando i
requisiti  previsti  all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono
devoluti  ai  volontari  in  servizio  permanente  con  sette anni di
servizio   comunque  prestato  di  cui  almeno  quattro  in  servizio
permanente.  I  posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono
essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b)
e viceversa.
   Art. 34-quinquies (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di
primo maresciallo).
   1.  In  relazione  alle specifiche esigenze organiche e qualora lo
richiedano   imprescindibili   esigenze   funzionali,  fino  al  2020
l'avanzamento  al  grado  di  primo maresciallo avviene, in deroga ai
limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:
   a)  in  misura  non  inferiore  al 70% dei posti disponibili al 31
dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;
   b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre
di  ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio
ed esami.
   2.  Con  decreto del direttore generale del personale militare, su
proposta   degli  Stati  maggiori  di  Forza  armata,  sono  definite
annualmente le percentuali di cui al comma 1.".