Art. 2
  (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e' aggiunto il seguente:
"Art.  4-bis.  (Attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo  ai caporal
maggiori  capi  scelti  e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il
livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi
corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado
e'  attribuito  uno  scatto  aggiuntivo.  Lo scatto aggiuntivo non e'
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in
sede  di  valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a
"nella   media"   o  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione
disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".