Art. 2 (Aggiunta dell'art. 4-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 4-bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore".