Art. 20
   (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio
                            1995, n. 196)
  1.  Dopo  l'articolo  38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,  e'  aggiunto  il  seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per
l'avanzamento  nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti).
1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi
corrispondenti  iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma
non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con
decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".