Art. 20 (Aggiunta dell'articolo 38-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente: "Art. 38-bis (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti). 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001".