Art. 21.
  (Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  All'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono aggiunti i seguenti commi:
   "15-bis.  Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in
servizio  permanente  vincitore  di concorso, ammesso a frequentare i
corsi  formativi  previsti,  e'  cancellato dai ruoli per assumere la
qualita'  di  allievo.  Lo  stesso personale, qualora venga a cessare
dalla  predetta qualita', e' reintegrato, ferme restando le dotazioni
organiche  stabilite  dalla  legge,  nel  grado ed il tempo trascorso
presso  le scuole e' computato nell'anzianita' di grado. Il personale
di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualita' di allievo perche'
vincitore  di  concorso,  qualora  perda  la  qualita' di allievo, e'
restituito  ai  reparti/lenti  di  appartenenza, per il completamento
degli  obblighi  di  servizio,  computando  nei medesimi i periodi di
tempo trascorsi in qualita' di allievo. Il predetto personale, ove in
possesso  di  grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualita'
di  allievo;  qualora  perda  detta qualita' e' reintegrato nel grado
precedentemente   rivestito.  Durante  la  frequenza  del  corso,  al
personale  allievo  di  cui al presente comma competono, qualora piu'
favorevoli,  gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.
   15-ter.  Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa,
ai  fini  dell'impiego  e  in relazione alle esigenze di servizio, le
categorie,  le  specialita',  le  qualifiche, le specializzazioni, le
abilitazioni  e  gli  incarichi,  compresi  quelli  principali,  sono
individuati  e  disciplinati  con  determinazione  del  Capo di stato
maggiore della rispettiva Forza armata.
 
          Nota all'art. 21:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  39  del  decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  196, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  39.  (Modifiche alla normaliva vigente). - 1. Il
          comma  2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e'
          sostituito dal seguente:
              "2.  La  detrazione  di  anzianita'  e'  pari  al tempo
          trascorso in una delle anzidette situazioni. .
              2.  All'art.  23  della  legge  10 maggio 1983, n. 212,
          prima   delle   parole:   "...   di   specializzazione,  di
          specialita'... sono inserite le parole: "di categoria .
              3.  all'art.  31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
          cancellato  il  periodo:  "...  e  del  conferimento  delle
          qualifiche di `aiutante' o `scelto' ... .
              4.  L'art.  32  della  legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
          sostituito dal seguente:
              "Art.  32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
          precedente articolo sono costituite come segue:
                presidente:  un  ufficiale  generale  di  divisione o
          grado corrispondente;
                membri  ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
          il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
          anziano    quello    di    segretario;    l'aiutante,    il
          sergente maggiore  capo,  il caporal maggiore capo scelto o
          gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo
          cui  appartiene  il  personale  da  valutare  alla data del
          1o gennaio  dell'anno  considerato  e  che  possa far parte
          della Commissione almeno per l'intero anno solare. .
              5.  All'art.  34  della  legge  10 maggio 1983, n. 212,
          quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge
          27 dicembre 1990, n. 404, e' aggiunto il seguente comma:
              "Il  personale  appartenente  ai ruoli dei marescialli,
          dei   sergenti  e  dei  volontari  di  truppa  in  servizio
          permanente  giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a
          tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno
          successivo.  Lo  stesso,  qualora  giudicato per la seconda
          volta  non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel
          quarto  anno  successivo  ad  ogni giudizio negativo. A tal
          fine  e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato
          idoneo,  promosso  con  le stesse modalita' e con le stesse
          decorrenze  attribuite  ai  pari grado con i quali e' stato
          portato in avanzamento. .
              6.  All'art.  35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e'
          aggiunto il seguente comma:
              "Il  personale  appartenente ai ruoli dei marescialli e
          dei  sergenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e
          a   tal   fine  e'  incluso  nell'aliquota  di  valutazione
          dell'anno  successivo.  Lo stesso, qualora giudicato per la
          seconda  volta  non  idoneo,  potra'  essere  ulteriormente
          valutato  nel  quarto  anno  successivo  ad  ogni  giudizio
          negativo.  A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione
          e,  se  giudicato  idoneo,  promosso a scelta con le stesse
          modalita'  e  con  le  stesse decorrenze attribuite ai pari
          grado con i quali e' stato portato in avanzamento.".
              7,  Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212, e' sostituito dal seguente:
              "1.   I   sottufficiali  dell'Esercito,  della  Marina,
          dell'aeronautica  e  del  Corpo  della  Guardia  di Finanza
          cessano  dal  servizio  permanente  al  raggiungimento  del
          cinquantaseiesimo   anno   di   eta'   e   sono   collocati
          nell'ausiliaria,  nella  riserva  o  in  congedo assoluto a
          seconda  dell'idoneita'.  A  decorrere dal 30 dicembre 1989
          essi  permangono  nella  posizione  di  ausiliaria per otto
          anni;  quindi  sono  collocati  nella  riserva o in congedo
          assoluto a seconda della idoneita' fisica. .
              8.  Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212, e' cosi modificato:
              "Il  sottufficiale  in  ausiliaria  non  puo'  assumere
          impieghi,  ne'  rivestire cariche, retribuite e non, presso
          imprese     che    hanno    rapporti    contrattuali    con
          l'amministrazione  militare. L'inosservanza di tale divieto
          comporta   l'immediato   passaggio  nella  categoria  della
          riserva,  con la perdita del trattamento economico previsto
          per la categoria dell'ausiliaria. .
              9.  Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983,
          n. 212, e' sostituito dal seguente:
              "2. I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego
          ai  sensi  della  legge  20 dicembre  1973, n. 824, inclusi
          quelli  di  cui all'art. 74 della presente legge, idonei al
          servizio  militare  incondizionato che cessano dal servizio
          per  aver  raggiunto  i  limiti  di  eta',  sono  collocati
          nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto
          anni.  Successivamente  sono  collocati nella riserva o nel
          congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica. .
              10.  Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio
          1983, n. 212, e' aggiunto il seguente comma:
              "A   decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le
          disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  7,  della legge
          27 dicembre 1990, n. 404 .
              11.  Il  decreto  interministeriale di equipollenza dei
          titoli,  previsto  dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983,
          n.  212,  e' emanato entro un anno dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.   Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.  76  della  legge
          10 maggio 1983, n. 212,. e aggiunto il. seguente:
              "L'indennita'    di   volo   prevista   delle   vigenti
          disposizioni  per  gli  ufficiali non appartenenti al ruolo
          naviganti   e'   estesa  agli  ufficiali  del  ruolo  unico
          specialisti  dell'aeronautica  purche'  ne  siano  comunque
          sprovvisti .
              13.  L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e'
          cosi modificato:
              "1.  Le  qualifiche professionali e le specializzazioni
          acquisite  durante il servizio militare, in qualunque forma
          prestato,   attestate   con  diploma  rilasciato  dall'ente
          militare  competente,  costituiscono titolo da valutare nei
          concorsi  per titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche
          funzionali  e relativi profili professionali della pubblica
          amministrazione.
              2.  Parimenti  le  effettive  prestazioni  disimpegnate
          dagli ufficiali di complemento di 1a nomina e le qualifiche
          professionali    acquisite,    comprovate   con   attestati
          rilasciati  dall'ente  militare  competente,  costituiscono
          titoli da valutare per l'accesso alle qualifiche funzionali
          e    relativi    profili   professionali   della   pubblica
          amministrazione.
              3.  La  valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 e'
          riferita  ai  casi  in  cui la qualifica professionale o la
          specializzazione  acquisita  ha  una diretta corrispondenza
          con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso
          o  l'assunzione  diretta.  In ogni caso, pur in mancanza di
          diretta  corrispondenza tra la specializzazione acquisita e
          il  profilo  della qualifica cui si riferisce il concorso o
          l'assunzione   diretta,   l'aver   assolto   effettivamente
          all'obbligo di leva costituisce titolo da valutare.
              4.  Con  decreto del Ministro della difesa, adottato di
          concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica,  del
          tesoro,  della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale,  e'  stabilita  la
          corrispondenza  delle  qualifiche e specializzazioni di cui
          ai  commi  1  e  2  con le qualifiche funzionali e relativi
          profili  professionali  previsti ai fini dell'avviamento al
          lavoro.
              5.  Le  amministrazioni dello Stato, comprese le unita'
          sanitarie  locali,  le  aziende  autonome  e gli altri enti
          pubblici  regionali,  provinciali  e comunali, nei bandi di
          concorso  per  l'immissione  di  personale  esterno, devono
          indicare  la  valutazione da attribuire ai titoli di cui ai
          commi 1, 2 e 3 .
              14.  Il  comma  5  dell'art. 32 della legge 24 dicembre
          1986, n. 958, e' cosi modificato:
              "5.  Ai  graduati  e  militari di truppa in ferma breve
          sono  attribuite  le  paghe  nette giornaliere nella misura
          percentuale  di  cui  alla  tabella  allegata alla presente
          legge  rispetto  al  valore  della retribuzione mensile del
          grado  iniziale  del  ruolo  dei  volontari  di  truppa  in
          servizio  permanente,  costituita  dallo  stipendio mensile
          iniziale   lordo  e  dall'indennita'  integrativa  speciale
          vigente  per i dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni
          anno. .
              15.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  65,  della  legge
          24 dicembre  1993,  n.  537, per l'assunzione agli impieghi
          civili   nelle   pubbliche   amministrazioni   nei  profili
          professionali  di  qualifiche  o  categorie  ricomprese nei
          livelli  retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di
          posti  a  favore  dei  militari  delle  tre  Forze  armate,
          congedati   senza   demerito   dalla   ferma   triennale  o
          quinquennale, e' del 20 per cento.
              15-bis.  Il personale dei ruoli sergenti e volontari di
          truppa   in  servizio  permanente  vincitore  di  concorso,
          ammesso   a  frequentare  i  corsi  formativi  previsti  e'
          cancellato  dal  ruoli per assumere la qualita' di allievo.
          Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta
          qualita',  e'  reintegrato,  ferme'  restando  le dotazioni
          organiche  stabilite  dalla  legge  nel  grado  ed il tempo
          trascorso  presso le scuole e' computato nell'anzianita' di
          grado.  Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto
          in  qualita'  di  allievo  perche'  vincitore  di concorso,
          qualora  perda  la  qualita'  di  allievo, e' restituito ai
          reparti/enti  di  appartenenza,  per il completamento degli
          obblighi  di servizio, computando nei medesimi i periodi di
          tempo   trascorsi  in  qualita'  di  allievo.  Il  predetto
          personale,  ove  in  possesso  di  grado, lo perde all'atto
          dell'assunzione  della  qualita'  di allievo; qualora perda
          detta  qualita'  e'  reintegrato  nel grado precedentemente
          rivestito.  Durante  la  frequenza  del corso, al personale
          allievo,  di  cui al presente comma competono, qualora piu'
          favorevoli,   gli  assegni  del  grado  rivestito  all'atto
          dell'ammissione ai corsi.
              15-ter.  Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari
          di  truppa,  ai  fini  dell'impiego  e  in  relazione  alle
          esigenze  di  servizio,  le  categorie,  le specialita', le
          qualifiche,  le  specializzazioni,  le  abilitazioni  e gli
          incarichi,  compresi  quelli principali, sono individuati e
          disciplinati  con determinazione del Capo di stato maggiore
          della rispettiva Forza armata".