Art. 22 (Aggiunta dell'articolo 39-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 39-bis (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85). 1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n, 85, e' corrisposto dal 1 gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.".
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999): "Art. 22 (Emolumento ex art. 3, comma 2, legge n. 85 del 1997). - l. Agli aiutanti del ruolo dei marescialli delle Forze armate, con almeno due anni e quattro mesi di anzianita' nel grado, maturata a partire da data non anteriore al 1o settembre 1995, e' attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo valido anche per la tredicesima mensilita' e l'indennita' di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore. 2. L'emolumento di cui al comma 1 e' corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di lire 660.000 non cumulabili. 3. Ai tenenti e gradi equiparati, provenienti dai marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, e' attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalita' e le decorrenze previste nel comma 2. 4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio".