Art. 3
  (Aggiunta dell'art. 5-bis al decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Dopo  l'articolo  5  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, e' aggiunto il seguente:
"Art.  5-bis.  (Attribuzione  di  uno  scatto  aggiuntivo ai sergenti
maggiori capi e gradi corrispondenti). - 1. Fermo restando il livello
funzionale   assegnato,   ai   sergenti   maggiori   capi   e   gradi
corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado
e'  attribuito  uno  scatto  aggiuntivo.  Lo scatto aggiuntivo non e'
attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in
sede  di  valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a
"nella   media"   o  abbia  riportato  nell'ultimo  biennio  sanzione
disciplinare piu' grave della "consegna di rigore.
  2.  Lo  scatto  aggiuntivo  di  cui  al  comma 1 e' attribuito come
assegno  ad  personam  riassorbibile  e  non cumulabile con lo scatto
gerarchico  previsto  nello  stesso  livello  retributivo  in caso di
accesso ai ruoli superiori".