Art. 4
      (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto
                 legislativo 12 maggio 1995, n. 196)
  1. Dopo l'aricolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  6-bis.  (Attribuzione  ai  primi  marescialli  di uno scatto
aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Fermo restando il
livello  funzionale  assegnato,  ai  primi  marescialli  che  abbiano
compiuto  sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto
aggiuntivo.  Lo  scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che
nel  triennio  precedente  abbia  ottenuto  in  sede  di  valutazione
caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia
riportato  nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della
"consegna di rigore".
  2.  I  primi  marescialli,  dopo  che  siano  trascorsi  sette anni
dall'attribuzione  dello  scatto  aggiuntivo di cui al comma, 1, sono
valutati  secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10
maggio  1983,  n  212.  Agli  stessi,  se idonei, viene attribuita la
qualifica  di  "luogotenente"  secondo  la  graduatoria  di  merito a
decorrere  dal  giorno  successivo  al  compimento  dell'ottavo  anno
dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione
di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo.
  3.  Gli  scatti  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto
dell'accesso al livello retributivo superiore.
  4.  Con  decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di
ciascun  anno  le  aliquote  di  valutazione dei primi marescialli da
valutare  per  l'attribuzione  della  qualifica di "luogotenente". In
relazione  alle  esigenze  funzionali ed ordinative di ciascuna Forza
armata,  con  decreto  del  Ministro della difesa, viene stabilito il
numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare
la  misura  di  un  ventiduesimo  degli  organici  del medesimo grado
stabiliti all'articolo 3.
  5.  Ai  primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito
delle  funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu'
rilevante  responsabilita'  individuati  dall'ordinamento di ciascuna
Forza armata.
  6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari
grado;  fra  primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data
di  conferimento  della  qualifica,  anche nel caso di pari grado con
diversa anzianita'.
  7.  Il  Ministro  della difesa, con decreto da emanarsi di concerto
con  il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro
della  giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali,
determina  le  caratteristiche  del  distintivo  della  qualifica  di
"luogotenente".   Sino   all'emanazione   del  suindicato  decreto  i
distintivi   di   qualifica   sono   provvisoriamente   adottati  con
determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.
  Art  6-ter.  (Norme  transitorie)  - 1. In deroga alle disposizioni
dell'articolo  6-bis.  comma  1, fermi restando gli altri requisiti e
condizioni  previsti  al  medesimo  articolo e all'articolo 6-quater,
fino  all'anno  2007,  lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi
marescialli:
   a)  che  abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza
anteriore al 15 marzo 2001;
   b) promossi alla data del 1 gennaio:
    - 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
    - 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
    - 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
    - 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
    - 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
    - 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
  2.  Fino  al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del
ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del
comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:
   a)  per  l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali
che  alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo
maggiore   con   qualifica   di  "aiutante"'  e  gradi  e  qualifiche
corrispondenti.   Il   Ministro  della  Difesa  con  proprio  decreto
determina  il  numero  di qualifiche da attribuire che, comunque, non
deve   essere   superiore,  in  relazione  alle  esigenze  ordinativo
funzionali  di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima
delle  qualifiche  attribuibili  ai  sensi  del comma 4 dell'articolo
6-bis;
   b)  per  gli  anni  successivi  e  fino  al 2020, sulla base delle
esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza  armata  e della
trasformazione  progressiva dello strumento militare in professionale
di  cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa
con   proprio   decreto   determina  annualmente  i  criteri  per  il
progressivo   e  graduale  aumento  delle  anzianita'  richieste  per
l'inserimento  nell'aliquota  di  valutazione  nonche'  il  numero di
qualifiche  di  "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque
essere  superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma
4 dell'articolo 6-bis.
  Art.  6-quater (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli
articoli  4-bis,  5-bis,  6-bis  e  6-ter  sospeso  precauzionalmente
dall'impiego,  rinviato  a giudizio o ammesso ai riti alternativi per
delitto  non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di
stato,  l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi
restando  gli  ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al
venir  meno  delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non
comportino la cessazione dal servizio permanente.
 
          Note all'art. 4:
              - La  legge  10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          n.  138  del  23 maggio 1983; si riporta il testo dell'art.
          35:
              "Art.   35.   -  Le  commissioni  esprimano  i  giudizi
          sull'avanzamento  a  scelta  dichiarando innanzitutto se il
          sottufficiale  sia  idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato  idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
              Successivamente le commissioni valutano i Sottufficiali
          giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un punto
          di merito secondo i criteri di seguito indicati.
              Ogni componente della commissione assegna distintamente
          per  ciascun  sotitifficiale  un punto da 1 a 30 per ognuno
          dei seguenti complessi di elementi:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante  la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
          particolare  riguardo al servizio prestato presso reparti o
          in  imbarco,  eventtrale  attivita'  svolta  al  comando di
          minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute;
                c) doti  culturali  e  risultati  di  corsi, esami ed
          esperimenti.
              Le  somme  dei punti assegnati per ciascun complesso di
          elementi  di  cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
          il  numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto
          e'  quindi  diviso  per  tre,  calcolando  il  quoziente al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito  al  sottufficiale dalla commissione. Sulla base
          della  graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
          commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
              I  quadri  d'avanzamento  a  scelta sono pubblicati nei
          fogli  d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
          del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
              Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del
          punteggio  conseguito  e,  se non idonei, delle motivazioni
          del giudizio di non idoneita'.
              Contro  i  predetti  atti  sono ammessi tutti i rimedi,
          amministrativi  e  giurisdizionali  previsti dalle norme in
          vigore.
              Il  personale  appartenente  ai ruoli dei marescialli e
          dei sergenti giudicato non idoneo e valutato nuovamente e a
          tal  fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno
          successivo.  Lo  stesso,  qualora  giudicato per la seconda
          volta  non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel
          quarto  anno  successivo  ad  ogni giudizio negativo. A tal
          fine  e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato
          idoneo,  promosso a scelta con le stesse modalita' e con le
          stesse decorrenze attribuibite ai pari grado con i quali e'
          stato portato in avanzamento".
              - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per
          l'istituzione  del  servizio  militare  professionale",  e'
          pubblicata'   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000.