Art. 4 (Aggiunta degli artt. 6-bis, 6-ter e 6-quater al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Dopo l'aricolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono aggiunti i seguenti: "Art. 6-bis. (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente"). 1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare piu' grave della "consegna di rigore". 2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi sette anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma, 1, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento dell'ottavo anno dall'attribuzione del predetto scatto aggiuntivo. A tale attribuzione di qualifica consegue il conferimento di uno scatto aggiuntivo. 3. Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore. 4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3. 5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di piu' rilevante responsabilita' individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata. 6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'. 7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa. Art 6-ter. (Norme transitorie) - 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6-bis. comma 1, fermi restando gli altri requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo e all'articolo 6-quater, fino all'anno 2007, lo scatto aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli: a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001; b) promossi alla data del 1 gennaio: - 2002, dopo un anno di anzianita' nel grado; - 2003, dopo due anni di anzianita' nel grado; - 2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado; - 2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado; - 2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado; - 2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado. 2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene: a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante"' e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entita' massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis; b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianita' richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonche' il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potra' comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis. Art. 6-quater (Cause impeditive) - 1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
Note all'art. 4: - La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 23 maggio 1983; si riporta il testo dell'art. 35: "Art. 35. - Le commissioni esprimano i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. Successivamente le commissioni valutano i Sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sotitifficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventtrale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati nei fogli d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. Contro i predetti atti sono ammessi tutti i rimedi, amministrativi e giurisdizionali previsti dalle norme in vigore. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti giudicato non idoneo e valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, qualora giudicato per la seconda volta non idoneo, potra' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuibite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento". - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", e' pubblicata' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000.