Art. 5 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "ad anni due" sono sostituite dalle seguenti: "al doppio della durata del servizio militare di leva.".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislaltivo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 8 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia e dei Corpi armati dello Stato. 2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva e' valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 3. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento".