Art. 6 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione" quale volontario in ferma breve"; b) Nell'ambito di ciascuna Forza Armata, previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle vacanze organiche e fermo restando l'accertamento dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale, il coniuge e i figli superstiti nonche' i fratelli qualora unici superstiti del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995. come modificato dal decreto legislativo qu pubblicato, e' il seguente: "Art. 9 (Volontari di truppa in servizio permanante). - 1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo del volontari in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di: graduatoria di ammissione alla ferma breve; attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve; qualita' morali e cuolturali; esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati; numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni consezuite; titolo di studio posseduto. 2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1o caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve".