Art. 6
                    Modifiche all'articolo 9 del
             decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196

  1.  All'articolo  9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al  comma  2, le parole "dal compimento del quarto anno dalla data
   dell'incorporazione"  sono  sostituite dalle seguenti: "dal giorno
   successivo  a  quello  del  compimento  del quarto anno dalla data
   dell'incorporazione" quale volontario in ferma breve";
b) Nell'ambito  di  ciascuna  Forza  Armata, previo superamento di un
   corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo
   di  Stato  Maggiore, possono inoltre essere ammessi alla frequenza
   del primo corso di formazione utile per l'immissione nel ruolo dei
   volontari  di  truppa  in  servizio  permanente,  nei limiti delle
   vacanze  organiche  e fermo restando l'accertamento dell'idoneita'
   psicofisica  ed  attitudinale,  il  coniuge  e  i figli superstiti
   nonche'  i  fratelli  qualora unici superstiti del personale delle
   Forze  armate  deceduto  o  divenuto  permanentemente  inabile  al
   servizio  militare,  per  effetto  di  ferite  o lesioni riportate
   nell'espletamento  di  missioni  internazionali  di pace ovvero in
   attivita'  operative  individuate  con  decreto del Ministro della
   difesa  che  comportino,  in  conseguenza  dell'impiego di mezzi o
   attrezzature  esclusivamente militari, una particolare esposizione
   al rischio.
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n. 196 del 1995. come modificato dal decreto legislativo qu
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 9 (Volontari di truppa in servizio permanante). -
          1.  Il  transito dei volontari in ferma breve nel ruolo del
          volontari  in  servizio  permanente  avviene,  per ciascuna
          Forza   armata,   nei  limiti  dei  posti  disponibili  nei
          rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base
          ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del
          terzo  anno  di  ferma,  secondo le modalita' stabilite dal
          regolamento  di  attuazione  dell'art.  3,  comma 65, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:
                graduatoria di ammissione alla ferma breve;
                attitudini  e  rendimento  durante il servizio svolto
          nella ferma breve;
                qualita' morali e cuolturali;
                esito  di  corsi  di  istruzione,  specializzazione o
          abilitazione frequentati;
                numero  e  tipo  delle  specializzazioni/abilitazioni
          consezuite;
                titolo di studio posseduto.
              2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle
          graduatorie   di   merito   di  cui  al  comma  precedente,
          mantengono  lo  status  di  volontari in ferma breve per il
          periodo    necessario    all'espletamento    dei   tirocini
          pratico-sperimentali     o     dei    corsi    propedeutici
          all'immissione  nel  suddetto ruolo. Gli stessi con decreto
          ministeriale, sono promossi al grado di 1o caporal maggiore
          e  gradi  corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari
          di  truppa  in  servizio  permanente nell'ordine risultante
          dalla  predetta  graduatoria  e  con  decorrenza dal giorno
          successivo  a  quello  del compimento del quarto anno dalla
          data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve".