Art. 7 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla seguente: "b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti;". 2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: "Fermi restando i concorsi gia' banditi alla data del 1 marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.". 3. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente: "2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria formale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato del decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 10 (Regolamento nel ruolo dei sergenti). - 1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito, (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e' tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mdiante conrso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi: a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti; b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti. Il Ministro della difesa definira', di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. Fermi restando i concorsi gia' bandidti alla data del 1o marzo 2001, con decreto ministeriale vengono, altresi', definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalita' di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i creteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al conuna 1, sono ammessi alla frequenza del corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso".