Art. 7
 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla seguente:
    "b)  nel  limite  minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi
caporal  maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori
capi in servizio permanente e gradi corrispondenti;".
  2.  Al  comma  1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente:
"Fermi  restando  i concorsi gia' banditi alla data del 1 marzo 2001,
con  decreto ministeriale vengono, altresi', definiti i requisiti per
la  partecipazione  al  concorso,  le  modalita' di svolgimento dello
stesso,  l'individuazione  e la valutazione degli eventuali titoli, i
criteri per la formazione della graduatoria.".
  3.  Il  comma  2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
   "2.  I  volontari in servizio permanente utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito  del concorso di cui al comma 1, sono ammessi
alla frequenza dei corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al
termine  del  corso  sono  dichiarati  idonei  conseguono la nomina a
sergente,  e  sono  inseriti  in  ruolo nell'ordine determinato dalla
graduatoria   formale   del  corso,  con  decorrenza  dalla  data  di
conclusione dello stesso".
 
          Nota all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato del decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  10 (Regolamento nel ruolo dei sergenti). - 1. Il
          personale  del  ruolo  dei sergenti dell'Esercito, (esclusa
          l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica e'
          tratto,   in   rapporto  alle  consistenze  degli  organici
          previste  dall'art.  3,  comma 3, del presente decreto, dai
          volontari  di truppa in servizio permanente, mdiante conrso
          interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di
          aggiornamento  e  formazione professionale della durata non
          inferiore a tre mesi:
                a) nel  limite massimo del 70% dei posti disponibili,
          dai  caporal maggiori  capi scelti in servizio permanente e
          gradi corrispondenti;
                b) nel  limite  minimo del 30% dei posti disponibili,
          dai  primi  caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e
          dai  caporal maggiori  capi  in servizio permanente e gradi
          corrispondenti.
              Il Ministro della difesa definira', di anno in anno, le
          effettive  percentuali  da  prevedere  nei  relativi  bandi
          annuali.  Fermi restando i concorsi gia' bandidti alla data
          del   1o marzo  2001,  con  decreto  ministeriale  vengono,
          altresi',  definiti  i  requisiti  per la partecipazione al
          concorso,   le   modalita'  di  svolgimento  dello  stesso,
          l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i
          creteri per la formazione della graduatoria. I posti di cui
          alla  lettera  a)  eventualmente  rimasti  scoperti possono
          essere  devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla
          lettera b) e viceversa.
              2.   I   volontari  in  servizio  permanente  utilmente
          collocati  nella  graduatoria di merito del concorso di cui
          al conuna 1, sono ammessi alla frequenza del corso previsto
          dal  medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono
          dichiarati  idonei  conseguono la nomina a sergente, e sono
          inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria
          finale  del corso, con decorrenza dalla data di conclusione
          dello stesso".