Art. 8
 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  Al  comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  dopo  le  parole:  "abbiano
riportato  nell'ultimo  quadriennio"  sono  aggiunte le seguenti: "in
servizio permanente".
  2.  Al  comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto
legislativo  12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo"
con le seguenti: "di cui almeno quattro in servizio permanente".
  3.  Il  comma  5 dell'articolo 11 dei decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e' soppresso.
  4.  Il  comma  6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e' sostituito dal seguente:
   "6.  Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai
rispettivi   regolamenti   interni   degli   Istituti  preposti  allo
svolgimento dei corsi di cui al comma 4.".
 
          Nota all'art. 8:
              - Il  testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1.
          Il   personale  del  ruolo  dei  marescialli  dell'Esercito
          (esclusa   l'Arma   dei   carabinieri),   della   Marina  e
          dell'Aeronautica,   in   rapporto  alle  consistenze  degli
          organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
                a) per  il  70%  dei  posti  disponibili in organico,
          dagli  allievi  delle  rispettive scuole sottufficiali. Gli
          allievi  sono  reclutati  con  ferma  di  anni  due tramite
          concorsi banditi con decreto ministeriale;
                b) per  il  30%  dei  posti  disponibili in organico,
          dagli  appartenenti  al  ruolo  dei sergenti e al ruolo dei
          volontari   di   truppa  in  servizio  permanente,  tramite
          concorso   interno  e  superamento  di  apposito  corso  di
          qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.
              I  posti  di cui alla lettera b), eventualmente rimasti
          scoperti,  possono essere devoluti in aumento al numero dei
          posti previsti alla lettera a).
              2.  Ai  concorsi  di  cui  alla lettera a) del comma 1,
          possono partecipare:
                a) i giovani che:
                  1)  siano  cittadini  italiani, ovvero italiani non
          appartenenti alla Repubblica;
                  2) non siano incorsi:
                    in condanne per delitti non colposi;
                    nel  proscioglimento  da  precedente arruolamento
          volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello
          Stato, d'autorita' o d'ufficio;
                  3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
                  4)  abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  di  chi
          esercita la potesta', o la tutela;
                  5)  siano  riconosciuti in possesso della idoneita'
          psico-fisica   ed   attitudinale   al   servizio   militare
          incondizionato    e   agli   incarichi,   specializzazioni,
          categorie e specialita' di assegnazione;
                  6)  compiano  il diciassettesimo anno di eta' e non
          abbiano  compiuto  il  ventiseesimo  anno di eta' alla data
          prevista per la scadenza del termine di presentazione delle
          domande.  Per  coloro  che  abbiano  gia' prestato servizio
          militare  obbligatorio  o  volontario  il limite massimo e'
          elevato  a  ventotto  anni  qualunque  sia il grado da essi
          rivestito.  Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
          previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
          impieghi;
                  7)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                b) gli  appartenenti  ai  ruoli  dei  sergenti  e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i
          graduati  in  ferma  volontaria  o di leva in servizio che,
          alla   data   prevista  per  la  scadenza  del  termine  di
          presentazione delle domande:
                  1)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso;
                  2)  non  abbiano  superato  il ventottesimo anno di
          eta';
                  3)  non  abbiano riportato la sanzione disciplinare
          della  consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo
          di servizio prestato se inferiore a due anni;
                  4)  siano in possesso della qualifica non inferiore
          a   "nella  media  o  giudizio  corrispondente  nell'ultimo
          biennio  o  nel periodo di servizio prestato se inferiore a
          due anni.
              3.  Ai  concorsi  di  cui  alla lettera b) del comma 1,
          possono partecipare:
                a) nel  limite  del  10%  dei  posti disponibili, gli
          appartenenti  al ruolo dei sergenti, che alla data prevista
          nel  bando  di  concorso  per  la  scadenza  del termine di
          presentazione delle domande:
                  1)  non  abbiano  superato  il quarantesimo anno di
          eta';
                  2)  abbiano  riportato  nell'ultimo  quinquennio in
          servizio permanente, la qualifica di almeno "superiore alla
          media" o giudizio corrispondente;
                  3)  non  abbiano riportato la sanzione disciplinare
          della consegna di rigore nell'ultimo biennio;
                b) nel  limite  del  20%  dei  posti disponibili, gli
          appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente,
          che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):
                  1)  abbiano  compiuto sette anni di servizio di cui
          almeno quattro in servizio permanente;
                  2)  siano  in  possesso  del  diploma di istruzione
          secondaria  di  secondo  grado o lo conseguano nell'anno in
          cui e' bandito il concorso.
              Le  norme  per  lo  svolgimento  dei concorsi di cui al
          comma  2, compresa la definizione dei titoli e delle prove,
          la  loro  valutazione,  la  nomina  delle  commissioni e la
          formazione  delle  graduatorie  e quelle per lo svolgimento
          dei  relativi  corsi  sono  stabilite  con apposito decreto
          ministeriale per ciascuna Forza armata.
              4.  Il  personale  vincitore  del  concorso di cui alla
          lettera  a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di
          formazione  e  di  specializzazione, completato da tirocini
          complementari  fino  alla  concorrenza dei due anni, presso
          ciascuna  Forza  armata, avuto riguardo alle assegnazioni e
          agli  incarichi,  alle  specializzazioni,  alle categorie e
          specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza
          armata,  in  base  alle  esigenze  specifiche, al risultato
          della  selezione  psico-fisica e attitudinale, nonche' alle
          preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo
          di   formazione   ed  istruzione  nonche'  dei  periodi  di
          tirocinio  complementare, gli allievi vengono sottoposti ad
          esame  e  trattenuti  d'ufficio  per  il periodq necessario
          all'espletamento  delle  prove.  Al  superamento dell'esame
          sono  nominati,  sulla  base  della  graduatoria di merito,
          marescialli  e gradi corrispondenti in servizio permanente,
          con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno
          avuto  termine  gli  esami  finali.  Gli allievi non idonei
          possono  essere  trattenuti a domanda per sostenere per una
          sola volta il primo esame utile.
              5. (comma soppresso).
              6.  Ai  restanti  allievi  si applicano le disposizioni
          previste  dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti
          preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.
              7.   Gli  allievi  impediti  da  infermita'  temporanea
          debitamente accertata o imputati in procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposti   a   procedimento
          disciplinare    o   sospesi   dal   servizio   per   motivi
          precauzionali    o    per   altra   comprovata   causa   di
          forza maggiore  non  possono  partecipare agli esami finali
          per  l'immissione  nel servizio permanente. Essi proseguono
          il  servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al
          cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause
          non  comportino,  proscioglimento dalla ferma, sono ammessi
          alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli
          esami  sono  promossi e immessi nel servizio permanente con
          la  stessa  decorrenza attribuita ai pari grado con i quali
          sarebbero  stati valutati in assenza delle cause impeditive
          di  cui  sopra  e con l'anzianita' relativa determinata dal
          posto  che  avrebbero  occupato,  in relazione al punteggio
          globale  ottenuto,  nella  graduatoria  di  merito dei pari
          grado medesimi.
              8.  Il  personale  di  cui  alla lettera b) del comma 1
          viene  inserito  nel  ruolo dei marescialli con il grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  con  decorrenza  dal
          giorno   successivo   alla   data   di  nomina  dell'ultimo
          maresciallo  proveniente  dal  corso,  di  cui  al comma 4,
          concluso nell'anno.
              9.  La  partecipazione  a  corsi di particolare livello
          tecnico,  svolti  anche  durante la formazione iniziale, e'
          subordinata  al  vincolo  di  una  ulteriore  ferma di anni
          cinque,  che  permane  anche dopo il passaggio nel servizio
          permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma.
          La  ferma precedentemente contrattai non rimane operante in
          caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".