Art. 8 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) 1. Al comma 3, lettera a), punto 2), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, dopo le parole: "abbiano riportato nell'ultimo quadriennio" sono aggiunte le seguenti: "in servizio permanente". 2. Al comma 3, lettera b), punto 1), dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sostituire la parola "effettivo" con le seguenti: "di cui almeno quattro in servizio permanente". 3. Il comma 5 dell'articolo 11 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' soppresso. 4. Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituito dal seguente: "6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a). 2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare: a) i giovani che: 1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) non siano incorsi: in condanne per delitti non colposi; nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorita' o d'ufficio; 3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole; 4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta', o la tutela; 5) siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 6) compiano il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano compiuto il ventiseesimo anno di eta' alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a ventotto anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso; 2) non abbiano superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare: a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande: 1) non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'; 2) abbiano riportato nell'ultimo quinquennio in servizio permanente, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente; 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio; b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a): 1) abbiano compiuto sette anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente; 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui e' bandito il concorso. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata. 4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 e' tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita', secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonche' alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonche' dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodq necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile. 5. (comma soppresso). 6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4. 7. Gli allievi impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino, proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi. 8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno. 9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contrattai non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni".