Art. 9
 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
                               n. 196)
  1.  All'articolo 14 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  Il  militare  in  aspettativa  per  infermita', che debba
essere  valutato  o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai
fini  dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne
faccia   domanda,  e'  sottoposto  ad  accertamenti  sanitari  e,  se
riconosciuto idoneo, e' richiamato in servizio."
 
          Nota all'art. 9:
              - Il  testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
          n.  196  del  1995, come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  14  (Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei
          sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente).
          -   1.   Per   le  procedure  d'avanzamento  del  personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari  di  truppa  in servizio permanente dell'Esercito
          (esclusa   l'Arma   dei   carabinieri),   della   Marina  e
          dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le
          norme  della  legge  10 maggio  1983,  n.  212,  e le altre
          disposizioni   previste  dalla  normativa  vigente  non  in
          contrasto con il presente decreto legislativo.
              2.  L'avanzamento  del  personale  di cui al comma 1 ha
          luogo:
                a) ad anzianita';
                b) a scelta;
                c) per concorso per titoli di servizio ed esami;
                d) per meriti eccezionali.
              3.  L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma
          2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/l ,
          "B/2 e "B/3 , allegate al presente decreto.
              4.  Le  modalita'  ed  i  criteri  di  valutazione  per
          l'avanzamento  previsto alla lettera c) del comma 2 saranno
          disciplinati  con  apposito decreto ministeriale da emanare
          entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
          decreto.
              4-bis.  Il  militare in aspettativa per infermita', che
          debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami
          prescritti  ai  fini  dell'avanzamento  o  per l'accesso al
          ruoli  superiori,  qualora ne faccia domanda, e' sottoposto
          ad  accertamenti  sanitari  e,  se  riconosciuto idoneo, e'
          richiamato in servizio".