Art. 15
  (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
                                198)

  1.  All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  al  comma  1,  le parole "della lingua estera" sono sostituite
dalle seguenti: "delle lingue estere";
   b)  al  comma  3,  le  parole "ventesimi. Il concorrente che nella
media  aritmetica  dei  due  punti ha riportato un punto compreso tra
dieci  ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti:
"trentesimi.  L'idoneita'  si  consegue  riportando  il  punteggio di
almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non
consegue  l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale.
Il   concorrente  che  consegua  l'idoneita'  in  entrambe  le  prove
ottiene".
 
          Nota all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 20 del decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n.  198  come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  20  (Prova facoltativa). - 1. Il concorrente che
          ne  abbia  fatto richiesta in sede di domanda di ammissione
          al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle
          altre  prove  d'esame,  negli  accertamenti  e nelle visite
          mediche  di  cui all art. 17, e' sottoposto all'esame delle
          lingue estera&e; prescelta tra quelle indicate nel bando di
          concorso,  consistente  in  una  prova scritta ed una prova
          orale secondo i programmi in esso stabiliti.
              2.  La  commissione  esaminatrice delle prove di lingua
          estera   e'   quella   di   cui   all'art.  18,  sostituito
          all'insegnante  di  lingua  italiana  un  insegnante  della
          lingua   estera   oggetto   dell'esame,   in  possesso  del
          prescritto  titolo  accademico, o, in mancana, un ufficiale
          qualificato conoscitore della lingua stessa.
              3.  La commissione assegna sia per la prova scritta che
          per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi.
          L'idoneita'  si  consegue riportando il punteggio di almeno
          diciotto  trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che
          non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la
          prova  orale.  Il  concorrente  che consegua l'idoneita' in
          entrambe  le  prove ottiene nel punteggio della graduatoria
          finale  di  merito  le maggiorazioni stabilite nel bando di
          concorso.".