Art. 15 (Modifiche all'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole "della lingua estera" sono sostituite dalle seguenti: "delle lingue estere"; b) al comma 3, le parole "ventesimi. Il concorrente che nella media aritmetica dei due punti ha riportato un punto compreso tra dieci ed i venti ventesimi consegue" sono sostituite dalle seguenti: "trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene".
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 20 (Prova facoltativa). - 1. Il concorrente che ne abbia fatto richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e sempre che abbia riportato la idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all art. 17, e' sottoposto all'esame delle lingue estera&e; prescelta tra quelle indicate nel bando di concorso, consistente in una prova scritta ed una prova orale secondo i programmi in esso stabiliti. 2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'art. 18, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancana, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 3. La commissione assegna sia per la prova scritta che per quella orale un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi per ciascuna prova. Il concorrente che non consegue l'idoneita' alla prova scritta non sostiene la prova orale. Il concorrente che consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.".