Art. 6
  (Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
                                198)

  1.  L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, m 198, e'
sostituito dal seguente:
   "Art.  11  (Immissione  nel  ruolo  dei  sovrintendenti).  -  1. I
sovrintendenti  delIArma  dei  carabinieri  sono  tratti mediante due
distinti concorsi:
   a)  nel  limite  del  70%  dei  posti disponibili alla data del 31
dicembre  di  ogni  anno,  attraverso  un concorso interno per titoli
riservato  agli  appuntamenti  scelti per l'ammissione ad un corso di
aggiornamento  e  formazione professionale, della durata di tre mesi,
che si conclude con un esame orale;
   b)  nel  limite  del  30%  dei  posti disponibili alla data del 31
dicembre  di  ogni  anno attraverso un concorso interno per titoli ed
esame  scritto  riservato  agli  appuntati scelti, agli appuntati, ai
carabinieri  scelti  ed  ai  carabinieri  in  servizio permanente con
almeno  sette  anni  di  servizio,  previo  superamento  del corso di
qualificazione,  di  durata  non  inferiore  a tre mesi, previsto dal
comma 4.
   Le  modalita'  per  lo  svolgimento  dei concorsi, la nomina delle
commissioni,  l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero
dei   posti   da   mettere   a  concorso  nel  limite  delle  vacanze
nell'organico  del  ruolo  ed  i  criteri  per  la  formazione  delle
graduatorie  sono  stabiliti  con  decreti  ministeriali. Nell'ambito
dello  stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine
anteriormente  a  quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti
possono  partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di
cui al presente comma.
   2. E' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
   a)  sia  idoneo  al  servizio  militare incondizionato o sia stato
giudicato  permanentemente  non  idoneo  in modo parziale al servizio
d'istituto.  Coloro  che temporaneamente non sono idonei sono ammessi
con  riserva  di  accertamento  del possesso della suddetta idoneita'
alla data d'inizio dei relativi corsi;
   b)  abbia  riportato,  nell'ultimo biennio, in sede di valutazione
caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore  a  "nella  media"  o
giudizio equivalente;
   c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari
piu' gravi della "consegna";
   d)  non sia rinviato a giudizio ne ammesso ai riti alternativi per
delitto non colposo, ne sottoposto a procedimento disciplinare da cui
possa  derivare una sanzione di stato, ne sia sospeso dal servizio, o
ne  si  trovi  in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni;
   e)  non  sia  stato  giudicato,  nell'ultimo  biennio,  non idoneo
all'avanzamento  al  grado  superiore.  Tali  requisiti devono essere
posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi.
   3.  I  posti  rimasti  scoperti  nel  concorso  di cui al comma 1,
lettera  b),  sono  devoluti,  fino  alla data di inizio del relativo
corso,  ai  partecipanti  del  concorso di cui al comma 1 lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
   4.  Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica,
altresi',  le  materie  professionali  ed i programmi per il corso di
aggiornamento  e formazione professionale e per l'esame orale finale.
Al  predetto  corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in
una  graduatoria  finale  di  merito,  approvata  con  determinazione
ministeriale.
   5.  L'esame  scritto  di  cui  al comma 1, lettera b), consiste in
risposte  ad un questionario articolato su domande volte ad accertare
il  grado  di  preparazione culturale e professionale degli aspiranti
che,   se   vincitori   del   concorso,   frequentano   un  corso  di
qualificazione  il cui superamento, mediante idoneita', e' condizione
per  la  nomina  a  vicebrigadiere.  I  programmi  e  le modalita' di
svolgimento  del  corso,  che  puo'  essere  ripetuto una sola volta,
nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono
stabiliti  con  determinazione  del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri o dell'autorita' da questi delegata.
   6.  Coloro  i  quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la
promozione  al  grado  di  vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con
decorrenza  dalla  data  di  fine  dei rispettivi corsi e nell'ordine
delle   rispettive,  graduatorie  finali,  formalizzate  con  decreto
ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita'
di  punteggio  prevalgono,  nell'ordine:  il  grado;  l'anzianita' di
grado; l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
   7.  E'  dimesso  dai  corsi  di cui ai commi 3 e 4 e restituito al
normale  servizio  d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione
di anzianita', il personale che:
   a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
   b)  dimostri  in  qualsiasi  momento  di non possedere le qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
   c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di
qualificazione;
   d)  non  superi  gli  esami  finali  dei  corso di aggiornamento e
formazione professionale;
   e)  sia  stato  per  qualsiasi  motivo  assente per piu' di trenta
giorni, anche se non continuativi;
   f)  si  trovi  nelle condizioni previste dal regolamento di cui al
comma 9.
   8.  Nelle  ipotesi  di esclusione per infermita' o per altre cause
indipendenti  dalla  volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva.
   9.  I  provvedimenti di dimissione e di dispensa, dai corsi di cui
ai  commi  3  e  4  sono  adottati  con  determinazione del direttore
generale  del  personale  militare  o  da  altra  autorita' da questi
delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione.
   10.  Agli  ammessi  ai  corsi  per la nomina a vice brigadiere, ai
quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico
degli  appuntati  e  carabinieri, si applicano anche quelle contenute
nel  Regolamento  dell'istituto  d'istruzione  per  il  personale del
ruolo.".