Art. 10.

                             (Sanzioni)

  1.  Chiunque  esegua  interventi  di  modifica,  di  restauro  o di
manutenzione  sulle  cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b),  c)  ed  e),  senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2,
comma  3,  e'  punito,  salvo  che il fatto costituisca reato, con la
sanzione  amministrativa  da  lire  cinque  milioni  a lire cinquanta
milioni.
  2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o
il   danneggiamento   irreparabile  delle  cose  ovvero  in  caso  di
esecuzione  di  interventi  di alterazione delle loro caratteristiche
materiali  o  storiche  si  applica,  salvo  che il fatto costituisca
diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda
da lire un milione a lire cinquanta milioni.
  3.  Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo
9  e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un
milione.