Art. 11. (Norme di spesa e finali) 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo. 3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001. 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. 5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. 6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti gia' predisposti e relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.