Art. 11.

                      (Norme di spesa e finali)

   1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
   2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.
   3.  Per  l'attuazione  del  comma  4  e'  autorizzato un limite di
impegno  quindicennale  pari  a  lire  un  miliardo annue a decorrere
dall'anno 2001.
   4.  I  soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico
del  bilancio  dello  Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica
l'articolo  8,  comma  2.  Con  decreto  del Ministro per i beni e le
attivita'   culturali   sono  determinati  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte
dei soggetti beneficiari e i controlli.
   5.  Le  funzioni  di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate
nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.
   6.  In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse
disponibili  sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni
e le attivita' culturali ai progetti gia' predisposti e relativi alle
zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del
1916-1917 sugli altopiani vicentini.