Art. 12.

                       (Copertura finanziaria)

  1.  All'onere  derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1,
pari  a  lire  330  milioni  annue a decorrere dal 2001, si provvede,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero per i beni e le
attivita' culturali.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e
3,  pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015,
si provvede:
   a)  per  l'anno  2000,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
   b)  a  decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2001,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.