Art. 13.

                         (Entrata in vigore)

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 7 marzo 2001

                               CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino