Art. 3.

                        (Compiti dello Stato)

  1. Lo Stato:
   a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
   b)  promuove  la  collaborazione con gli Stati le cui forze armate
operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
   c)   puo'   promuovere   o   concorrere  agli  interventi  di  cui
all'articolo  2,  comma  1,  che  si  svolgono  fuori  del territorio
nazionale.