Art. 3. (Compiti dello Stato) 1. Lo Stato: a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1; c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.