Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa) 1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalita': a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine; b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.