Art. 5.

               (Competenze del Ministero della difesa)

  1.  Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a
tali finalita':
   a) puo' realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo
2,  comma  1,  o  concorrere  alla loro realizzazione, in particolare
mediante l'impiego delle Truppe alpine;
   b)  cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero
per  i beni e le attivita' culturali nell'attuazione del programma di
cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  f).  A  tal  fine, fra gli
obiettivi  dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha
carattere di priorita' la catalogazione informatica delle fonti della
Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.