Art. 6.

                      (Competenze del Ministero
                        degli affari esteri)

  1.  Nei  limiti  delle  risorse  destinate  a  tali  finalita',  il
Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove
e coordina:
   a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul
fronte  italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui
all'articolo 1;
   b)   la   partecipazione   dell'Italia  alle  analoghe  iniziative
all'estero;
   c)  la  cooperazione  di Amministrazioni dello Stato, Universita',
enti  pubblici  e  soggetti  privati  con  soggetti  stranieri per la
ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.