Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri) 1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalita', il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina: a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1; b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero; c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Universita', enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.