Art. 7.

                     (Competenze delle regioni)

  1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza
ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione  e  in quelle loro
delegate dalla legislazione vigente:
   a)  promuovono  e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2,
comma  1,  svolti  da  privati  e  enti  locali,  tenendo conto delle
priorita' e assicurando la conformita' ai criteri tecnico-scientifici
definiti  ai  sensi  dell'articolo  4,  favorendo  in  particolare la
creazione   e   la   gestione  di  percorsi  storico-didattici  e  lo
svolgimento di attivita' formative e didattiche;
   b)  possono  concorrere  al  finanziamento degli interventi di cui
alla lettera a);
   c)  disciplinano  con  legge l'attivita' della raccolta di reperti
mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  perseguono le finalita' della presente legge nell'ambito
delle  competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e
delle  relative  norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle
stesse  spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge
30 novembre 1989, n. 386.
 
          Nota all'art. 7:
              -  L'art.  5  della  legge  30 novembre  1989,  n. 386,
          recante  "Norme  per  il  coordinamento della finanza della
          regione  Trentino-Alto  Adige  e delle province autonome di
          Trento   e  Bolzano  con  la  riforma  tributaria",  e'  il
          seguente:
              "Art.  5.  -  1.  Le province autonome partecipano alla
          ripartizione  di  fondi  speciali  istituiti  per garantire
          livelli  minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
          territorio  nazionale, secondo i criteri e le modalita' per
          gli stessi previsti.
              2.   I   finanziamenti   recati   da   qualunque  altra
          disposizione  di  legge  statale,  in  cui  sia previsto il
          riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
          alle  province  autonome  ed  affluiscono al bilancio delle
          stesse    per    essere   utilizzati,   secondo   normative
          provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente settore, con
          riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
              3.  Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
          di  cui  al  comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
          previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
          all'individuazione   dei   parametri   o   delle  quote  di
          riparto.".