Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma. 2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio: a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene; b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori; c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori. 3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalita', dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorita' di cui all'articolo 4, nonche' del complesso delle richieste presentate e dei contributi gia' erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.