Art. 8.

              (Finanziamento statale degli interventi)

  1.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c),
possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui
allo stesso comma.
  2.  I  soggetti  interessati debbono presentare alla Soprintendenza
competente per territorio:
   a)  il  progetto  esecutivo  corredato  di  piano finanziario, con
l'atto di assenso del titolare del bene;
   b)   una   relazione   tecnica   dettagliata  sulle  procedure  di
conservazione   e  restauro  dei  manufatti  e  delle  opere  oggetto
dell'intervento e sulla conformita' ai criteri tecnico-scientifici di
cui  all'articolo  4, comma 1, lettera b), con un programma temporale
dei lavori;
   c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.
  3.  Il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, nei limiti
delle  risorse destinate a tale finalita', dispone la concessione del
contributo  entro  tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il
Ministero  della  difesa  e l'amministrazione demaniale competente. A
tal  fine  tiene conto delle priorita' di cui all'articolo 4, nonche'
del  complesso  delle  richieste  presentate  e  dei  contributi gia'
erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.