Art. 2.
                     (Unita' tecnico-operativa)

   1.  Il  Comitato  e' assistito da una unita' tecnico-operativa, di
seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per
le  iniziative  di  ricostruzione  dell'area  balcanica, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
   2. L'unita' e' composta da:
   a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unita', tre dei
quali   scelti  tra  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  con
contratto   di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  e  due  tra
dipendenti  di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in
posizione  di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i
criteri  di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono
stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati
da  dipendenti  collocati  fuori  ruolo  non  possono  essere coperti
mediante nuove assunzioni;
   b)   tre   rappresentanti  designati,  avendo  attenzione  ad  una
equilibrata  presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   c)  un  rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del
Ministero del commercio con l'estero.
   3.  Le  funzioni  di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario
sono  assicurate  dal  personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
   4.  L'unita',  nell'ambito  delle  attivita'  di  supporto,  ha in
particolare il compito di:
   a)  formulare  proposte al Comitato per la definizione delle linee
generali e degli indirizzi strategici;
   b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate
e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
   c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla realizzazione
degli indirizzi approvati dal Comitato;
   d)  sostenere  la  cooperazione  decentrata,  attraverso  forme di
partenariato   tra   istituzioni   locali   e  regionali  e  soggetti
espressione della societa' civile di Paesi dell'area balcanica;
   e)  curare  l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al
quale   partecipino   rappresentanti   del   mondo  delle  imprese  e
rappresentanti  del  mondo  dell'associazionismo  e  del volontariato
impegnati in quell'area.
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica,   si  provvede  alla  determinazione  dei
compensi spettanti ai componenti dell'unita', nonche' al personale di
cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
   6.  Per  il  funzionamento  dell'unita'  e'  autorizzata  la spesa
massima di lire 1.408 milioni annue.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampiamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni  con  la  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie
          locali" e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".