Art. 4.
              (Attivita' di cooperazione allo sviluppo)

   1.  Per  le  finalita'  della  presente  legge  sono destinati 120
miliardi   di  lire  per  il  triennio  2001-2003  per  attivita'  di
cooperazione  del  Ministero  degli  affari  esteri  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49.
   2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere
destinata  per  la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo
sviluppo,  a  seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma
3,  lettera  b).  Essa  e' affidata alla gestione del Ministero degli
affari  esteri.  Le  somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
   3.  Per  la  realizzazione  delle  attivita' di cui al comma 1, il
Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato  ad  avvalersi, con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato, di esperti in
numero  non  superiore  a  cinque  unita', in aggiunta ai contingenti
fissati  dalla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49.  A supporto delle
attivita'  di  carattere  istruttorio,  contrattuale ed operativo, il
Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di
consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private.
I  criteri  di  selezione degli esperti di cui al presente comma sono
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
   4.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti, le
variazioni  di  bilancio  necessarie  per  l'attuazione  del presente
articolo.
 
          Nota all'art. 4:
              - Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
          49,    recante   "Nuova   disciplina   della   cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" e' il seguente:
              "Art.   6   (Fondo   rotativo  presso  il  Mediocredito
          centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
          CICS,   su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri,
          autorizza  il  Mediocredito  centrale a concedere, anche in
          consorzio  con  enti  o  banche  estere,  a  Stati,  banche
          centrali  o  enti  di  Stato  di  Paesi in via di sviluppo,
          crediti  finanziari  agevolati  a valere sul Fondo rotativa
          costituito presso di esso.
              2.  In  estensione  a  quanto  previsto  dall'art.  13,
          secondo  comma,  del  decreto-legge  6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
          cui  al  citato  art.  13,  primo  comma,  lettera  d),  al
          Mediocredito  centrale in ordine alle operazioni finanziate
          con crediti di aiuto o con crediti misti.
              3.  I  crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
          altri   strumenti   fmanziari   (doni,   crediti  agevolati
          all'esportazione,   crediti   a   condizioni  di  mercato),
          potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
          di  sviluppo  rispondenti  alle  finalita'  della  presente
          legge.   Nel   predetto  fondo  rotativa  confluiscono  gli
          stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
          1977,  n.  227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
          legge 3 gennaio 1981, n. 7.
              4.  Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
          di  sviluppo,  i crediti di aiuto possono essere destinati,
          in  particolare  nei  Paesi  a piu' basso reddito, anche al
          finanziamento  di  parte  dei  costi  locali e di eventuali
          acquisti  in  paesi  terzi  di  beni  inerenti  ai progetti
          approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
          tra Paesi in via di sviluppo".