Art. 5. 
(Utilizzazione delle risorse attribuite al  Ministero  del  commercio
                            con l'estero) 
 
   1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3,  comma  1,  destinata
alla realizzazione delle attivita' di promozione e di  sviluppo  alle
imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), e' affidata alla gestione del Ministero del commercio con
l'estero ed e'  iscritta  nello  stato  di  previsione  dello  stesso
Ministero.  Le  somme  non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo. 
   2.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'
definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione
delle risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1,  tra  le  seguenti
finalita': 
   a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi  di
sostegno   finanziario   all'internazionalizzazione    del    sistema
produttivo nazionale di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti  agevolati  senza
interessi   per   spese   relative   alla   partecipazione   a   gare
internazionali,  a  programmi  di   penetrazione   commerciale,   con
particolare riguardo  alle  piccole  e  medie  imprese,  a  studi  di
prefattibilita'  e  fattibilita'   connessi   all'aggiudicazione   di
commesse,  alla  realizzazione  di  investimenti,  a   programmi   di
assistenza tecnica e di formazione del  personale.  Le  modalita',  i
criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal  Comitato
per  la   gestione   degli   interventi   di   sostegno   finanziario
all'internazionalizzazione del  sistema  produttivo,  previsto  dalle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso  dei  costi  sostenuti
dal  soggetto  gestore  e'  determinato   ai   sensi   delle   stesse
convenzioni; 
   b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti  di  cui
alla lettera a),  di  una  garanzia  integrativa  e  sussidiaria  non
superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento,  con  le
modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  4,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41; 
   c) istituzione presso  la  SIMEST  Spa  di  un  fondo  autonomo  e
distinto dal patrimonio della  societa'  medesima  con  finalita'  di
capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione,  da  parte
di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al  40  per  cento
del capitale o fondo sociale delle societa'  o  imprese  partecipate.
Ciascun intervento di cui  alla  presente  lettera  non  puo'  essere
superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono
essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti,  entro  otto
anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro  del  commercio  con
l'estero  sono  determinate,  sulla  base   dei   relativi   standard
internazionali, le modalita' di  remunerazione  da  riconoscere  alla
SIMEST Spa  a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  del  fondo
stesso. Per le finalita' di cui alla presente lettera, la SIMEST  Spa
puo' stipulare  apposite  convenzioni  con  finanziarie  regionali  o
interregionali; 
   d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale  per  il  commercio
estero, di  promozione  e  di  assistenza  alle  imprese  nonche'  di
costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei
Balcani e di formazione  nel  commercio  estero  e  nei  processi  di
internazionalizzazione  di  giovani  laureati,  personale  tecnico  e
manageriale di imprese italiane e dei Paesi  dell'area  dei  Balcani,
anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di  eventuali
altre strutture analoghe nei  propri  uffici  situati  nelle  regioni
adriatiche; 
   e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese  da  parte
del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl; 
   f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana  delle
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito di una sezione speciale dei  finanziamenti  previsti  per
progetti del sistema camerale dal proprio fondo di  perequazione,  di
progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di  provata
esperienza e qualificazione; 
   g) acquisizione, da parte  della  FINEST  Spa,  con  finalita'  di
capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei
Balcani, di partecipazioni  societarie  fino  al  40  per  cento  del
capitale o fondo sociale di piccole e  medie  imprese,  di  cui  alla
legge 9 gennaio 1991, n. 19. A  tale  scopo  e'  istituito  un  fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento
di cui alla presente lettera non puo' essere superiore a  1  miliardo
di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo
non inferiore a valori correnti, entro otto  anni  dall'acquisizione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate,
sulla base dei relativi  standard  internazionali,  le  modalita'  di
remunerazione  da  riconoscere  alla  FINEST  Spa  a   valere   sulle
diponibilita' finanziarie del fondo stesso. 
   3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi',  parzialmente
destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione  di
appositi fondi di garanzia per  l'erogazione  di  mutui  agevolati  a
medio  e  lungo  termine  e  per  il  microcredito  con  le  seguenti
finalita': 
   a) incremento, per l'anno 2000, delle  disponibilita'  finanziarie
del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,
per la concessione, a titolo  gratuito  e  in  misura  non  superiore
all'85 per  cento  dell'importo  di  finanziamento,  di  garanzie  su
finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate
da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave  a  seguito  degli
eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo  e'  progressivamente
ridotto sulla base del piano di ammortamento  dei  mutui  e  ad  ogni
eventuale pagamento  da  parte  delle  aziende  jugoslave  debitrici.
L'eventuale quota delle risorse finanziarie,  incrementate  ai  sensi
della  presente  lettera,  che  residua  dopo  l'utilizzazione  delle
medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato; 
   b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di
microcredito a sostegno di  iniziative  imprenditoriali  e  di  forme
associative e cooperativistiche locali anche con  finalita'  sociali,
eventualmente integrato con la partecipazione  di  altre  istituzioni
bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non
superiore a lire 200 milioni,  gestito  da  un  istituto  di  credito
individuato mediante gara dal Ministero del commercio  con  l'estero.
L'eventuale   quota   del   predetto   fondo,   che   residua    dopo
l'utilizzazione delle relative disponibilita', e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato. 
   4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a  quanto  previsto
dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero  e'  autorizzato
ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre  unita'  di
esperti. I criteri di selezione degli  esperti  di  cui  al  presente
comma sono stabiliti con  decreto  del  Ministro  del  commercio  con
l'estero. 
 
          Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  25,  commi  1  e 2, del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c),  e  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              "Art.   25   (Razionalizzazione   degli  interventi  di
          sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999
          la   gestione  degli  interventi  di  sostegno  finanziario
          all'intemazionalizzazione  del  sistema  produttivo  di cui
          alla   legge  24 maggio  1977,  n.  227,  al  decreto-legge
          28 maggio  1981,  n.  251, convertito, con modificazioni, a
          legge  29 luglio  1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
          n.  304,  alla  legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
          della  legge  5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
          SIMEST  S.p.a.  A decorrere dalla medesima data la gestione
          degli  interventi  di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
          viene   attribuita   alla   FINEST   S.p.a.   Con  apposita
          convenzione    sono    disciplinate    le    modalita'   di
          collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a.
              2.  Per  la gestione degli interventi di cui al comma 1
          la  SIMEST  S.p.a.  stipula  apposite  convenzioni  con  il
          Ministero  del  commercio  con  l'estero,  al fine anche di
          determinare   i  relativi  compensi  e  rimborsi,  che  non
          potranno,    comunque,    essere    superiori    a   quelli
          precedentemente  sostenuti  per  la  gestione  dei medesimi
          interventi.".
              - Il   testo   dell'art.   11,  comma  4,  della  legge
          28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
          bilancia   annuale   e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 1986) e' il seguente:
              "4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del
          decreto-legge  28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni,  nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono
          essere  utilizzate  nel  limite  di  37,5  miliardi  ed  in
          conformita'  a  criteri,  modalita'  e limiti stabiliti dal
          Comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, per
          la  concessione,  ai soggetti beneficiari dei flnanziamenti
          non in grado di fornire integralmente idonee o garanzie, di
          una  garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50
          per cento dell'ammontare del finanziamento".
              -  Il  titolo  della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' il
          seguente: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche
          e   della   cooperazione   internazionale   della   regione
          Friuli-Venezia  Giulia,  della provincia di Belluno e delle
          aree limitrofe".
              -  Il  titolo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
          n.  394,  e'  il  seguente:  "Provvedimenti per il sostegno
          delle esportazioni italiane.".