Art. 5. (Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero) 1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata alla realizzazione delle attivita' di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), e' affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed e' iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo. 2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero e' definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalita': a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilita' e fattibilita' connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalita', i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore e' determinato ai sensi delle stesse convenzioni; b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilita' finanziarie del fondo stesso. Per le finalita' di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa puo' stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali; d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonche' di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche; e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl; f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione; g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalita' di capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo e' istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle diponibilita' finanziarie del fondo stesso. 3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi', parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalita': a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilita' finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo e' progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato; b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalita' sociali, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilita', e' versata all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unita' di esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con l'estero.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: "Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'intemazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, a legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.a. e FINEST S.p.a. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.". - Il testo dell'art. 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' il seguente: "4. Le disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate nel limite di 37,5 miliardi ed in conformita' a criteri, modalita' e limiti stabiliti dal Comitato previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge, per la concessione, ai soggetti beneficiari dei flnanziamenti non in grado di fornire integralmente idonee o garanzie, di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore al 50 per cento dell'ammontare del finanziamento". - Il titolo della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' il seguente: "Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe". - Il titolo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il seguente: "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.".