Art. 7. (Fondo rotativo) 1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita' della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3, comma 1. 2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalita' stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, si veda in nota all'art. 4.