Art. 7.
                          (Fondo rotativo)

   1.  Per  il  finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita'
della  presente  legge,  proposti  e  gestiti  dalle  regioni,  dalle
province  e  dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo
di   cui  all'articolo  6  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,
un'apposita  sezione  per  l'erogazione  di contributi anche in conto
interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi
per  ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 3, comma 1.
   2.  I  progetti  di cui al comma 1 sono individuati e selezionati,
d'intesa  con  i  Ministeri  rispettivamente  competenti,  secondo le
modalita'  stabilite  negli  accordi  di  programma stipulati tra gli
stessi  Ministeri  e  le  regioni  e  le  province  autonome. Ai fini
dell'applicazione  del  presente  comma,  le  regioni  e  le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano stabiliscono le modalita' per il
coordinamento  delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici
operanti nel territorio.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per   il   testo   dell'art.  6  della  citata  legge
          26 febbraio 1987, n. 49, si veda in nota all'art. 4.