Art. 8.
                      (Monitoraggio ambientale)

   1.  E'  istituito  un  fondo  per  le  attivita'  di  monitoraggio
dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate
dalle   iniziative   di   cui   alla   presente  legge.  Il  Ministro
dell'ambiente  dispone  le  attivita' di monitoraggio avvalendosi del
sistema  ANPA-ARPA  e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano
di monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro  degli  affari  esteri, al fine di coordinare gli interventi
nazionali   con   le   iniziative   assunte  in  sede  comunitaria  e
multilaterale.
   2.  Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 2 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.