Art. 8. (Monitoraggio ambientale) 1. E' istituito un fondo per le attivita' di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attivita' di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale. 2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a decorrere dall'anno 2002. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.