Art. 9.
                        (Norma di copertura)

   1.  All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma
3,  e  5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001 e fino al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente
legge,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti, le
variazioni  di  bilancio  necessarie  per l'attuazione della presente
legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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