Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato  in  lire  1.031  milioni  annue  a  decorrere  dal 2001, si
provvede  per  gli  anni  2001,  2002  e 2003 mediante utilizzo della
proiezione  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   2001-2003,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 2001 , allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.